mercoledì 4 marzo 2020

Il sostegno, la giurisdizione e i danni non patrimoniali

Superando.it del 04.03.2020

Oltre a ribadire la competenza dei tribunali amministrativi da una parte e di quelli ordinari dall’altra, rispettivamente per le controversie insorte anteriormente o successivamente alla formulazione del PEI (Piano Educattivo Individualizzato), una recente Sentenza della Corte di Cassazione risulta particolarmente interessante, per avere sancito il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali a un alunno con disabilità cui era stato assegnato un insufficiente numero di ore di sostegno, oltreché per le motivazioni di tale decisione.

Sono due gli aspetti di particolare interesse presenti nella recente Sentenza n. 1870, pronunciata il 28 gennaio scorso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e riguardante il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per l’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate da una scuola.

Innanzitutto la Corte ha mantenuto ferma la propria consolidata giurisprudenza rispetto alla ripartizione della giurisdizione tra Tribunali Amministrativi e Tribunali Ordinari, in questo tipo di procedimenti, ribadendo la competenza dei TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) sulle controversie insorte anteriormente alla formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), per provvedimenti di insufficiente numero di ore di sostegno assegnate discrezionalmente dall’Amministrazione Scolastica.

Al contrario, se la controversia insorge successivamente alla formulazione del PEI, nel quale è indicato il numero delle ore da assegnare, la competenza passa ai Tribunali Civili, dal momento che con il PEI nasce il diritto soggettivo pieno al numero di ore in esso indicato, sul quale l’Amministrazione Scolastica non ha più alcuna possibilità di esercitare la propria discrezionalità.

L’altro aspetto degno di nota riguarda il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al mancato rispetto da parte dell’Amministrazione Scolastica di una precedente Ordinanza Cautelare nella quale era stato fissato il numero delle ore di sostegno da assegnare all’alunno.

Su questo la Suprema Corte sottolinea che a seguito di quel provvedimento cautelare, nasce nell’alunno il diritto soggettivo pieno al numero di ore indicato nel PEI, come or ora ricordato, e che tale provvedimento sostituisce il PEI. Conseguentemente il mancato rispetto di tale diritto, mantenendo la riduzione del numero di ore di sostegno, produce discriminazione dell’alunno il quale deve quindi essere risarcito per i danni non patrimoniali.

«Se da una parte questa Sentenza ribadisce la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione circa la ripartizione dei fori competenti – commenta Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – la novità più rilevante è senz’altro quella secondo cui la violazione di un ordine del Giudice, facendo nascere un diritto soggettivo dell’alunno, comporta discriminazione nei suoi confronti e quindi il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, come stabilito dalla Legge 67/06, che tutela le persone con disabilità vittime di discriminazione». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: scuola@aipd.it.

Le città accessibili in Europa, dove la disabilità non è un limite

LifeGate del 04.03.2020

La paura, uno degli ostacoli più grandi per le persone con disabilità che vivono in città, è un tema di cui si parla poco, secondo quanto dichiarato da David Meere, residente cieco di Melbourne in Australia, al quotidiano britannico The Guardian. “La paura di andare nei luoghi affollati e caotici: questa è una delle barriere principali alla partecipazione nella vita di tutti i giorni”. Una testimonianza che ci ricorda che gli ostacoli all’accessibilità e all’inclusione, e quindi alla sostenibilità sociale, non sono solo fisici ma anche psicologici.

Nelle città accessibili tutti possono spostarsi liberamente, a prescindere da abilità fisiche e intellettive.

Entro il 2050, dei 6,25 miliardi di persone nel mondo che vivranno in città, il 15 per cento, 940 milioni, saranno disabili, secondo le stime delle Nazioni Unite. È fondamentale dunque che l’inclusione e l’accessibilità vengano integrate in tutti i processi di pianificazione e gestione degli ambienti urbani visto l’altissimo tasso di urbanizzazione previsto nei prossimi decenni. Un’aspirazione che può sembrare poco realizzabile nel caso di molte città europee concepite e costruite in antichità; pensiamo a centri storici dove le strade sono strette e la pavimentazione irregolare. In realtà, in Europa molte città sia antiche che moderne stanno dimostrando il contrario.

Access city award, il premio per le città europee più accessibili.
Ad esempio, Chester in Inghilterra è celebre per il suo circuito lungo le antiche mura romane, sassoni e medievali conosciuto come “Rows”, che è diventato accessibile anche per chi è più limitato nel superamento delle barriere fisiche grazie all’adozione di rampe, un ascensore e delle scale mobili. Nel 2017 è diventata la prima città in Regno Unito a ricevere l’Access city award, il premio assegnato ogni anno alla città più accessibile dell’Unione europea giunto alla decima edizione, vinta dalla capitale polacca Varsavia in seguito al trionfo di Breda, nei Paesi Bassi, l’anno scorso. “Molti pensano che Breda abbia vinto perché è la città più accessibile d’Europa, ma non è così”, spiega Marcel Van Den Muijsenberg, volontario che lavora con il comune sul tema della disabilità. “Abbiamo già fatto tanto, ma c’è ancora molto da fare”.

Città accessibili, che caratteristiche devono avere:

APERTA.
Quali caratteristiche deve avere, quindi una città accessibile? Le sfere da considerare sono diverse – le infrastrutture, i trasporti, l’accesso all’informazione – ma si parte dal presupposto che siano interconnesse e che alla base di ognuna ci sia il valore dell’inclusione sociale, ad esempio nell’ambito del lavoro. Una persona disabile può trovare impiego solo se è in grado di recarsi nel luogo di lavoro, che dev’essere strutturato in modo adatto, e se ha accesso alle informazioni necessarie, come quelle su diritti e tutele. Tra le best practice in questo senso citiamo Lione in Francia, vincitrice dell’Access city award 2018, dove i funzionari pubblici disabili costituiscono quasi l’otto per cento del totale, rispetto alla soglia minima legale del sei per cento, mentre Göteborg, che si è guadagnata il riconoscimento europeo nel 2014, fornisce 300 assistenti personali ad altrettanti lavoratori disabili ogni anno. Un esempio di inclusione nell’accesso alla cultura e alle attività ricreative invece è Borås, vincitrice 2015, dove la biblioteca, il teatro, il museo d’arte, il centro culturale e addirittura lo zoo sono stati resi completamente accessibili.

UNIVERSALE.
Il design universale è un concetto chiave nel migliorare l’accesso, la sicurezza, la salute e la partecipazione sociale di tutti i cittadini attraverso la progettazione degli ambienti, dei beni, dei servizi e dei sistemi urbani, almeno secondo il rapporto globale sulla disabilità dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità). È fondamentale valutare anche l’accessibilità delle infrastrutture come quelle residenziali. Questo è uno dei motivi per cui Milano è stata premiata a livello europeo nel 2016. Tra le iniziative recenti segnaliamo la creazione del Craba (Centro regionale per l'accessibilità e il benessere ambientale), sostenuto dal Comune, dall’associazione Ledha e da Fondazione Cariplo, che fornisce consulenza e assistenza tecnica gratuite per abbattere le barriere architettoniche nelle abitazioni.

AGIBILE.
Spostarsi liberamente significa partecipare alla vita civica in maniera autonoma. Senza un sistema di mobilità adatto, le persone con disabilità non possono raggiungere strutture sanitarie, luoghi di lavoro, d’istruzione o di socialità e svago. In quest’ottica non bastano gli sforzi volontari ma servono requisiti minimi obbligatori, secondo l’Oms. Tra questi, la presenza di rampe d’accesso, la possibilità di attraversare le strade in modo sicuro, ingressi accessibili alle stazioni e ai mezzi di trasporto pubblici, l’integrazione di tutti i sistemi di mobilità e l’istituzione di sistemi di trasporto dedicati come taxi accessibili. Alcune città europee hanno fatto grandi passi avanti. Ad esempio, tutte e trenta le fermate della metro di Varsavia sono state rese accessibili, come anche gli autobus. A Breda la nuova stazione ferroviaria, gli autobus e le fermate sono perfettamente adatte agli utenti con disabilità, che possono anche utilizzare pulmini dedicati, sedie a rotelle elettriche e consultare informazioni utili online e via app. Addirittura, la superficie dei ciottolati del centro storico è stata resa uniforme in modo da non costituire un ostacolo per nessuno.

CAMBIARE IL MODO DI VEDERE LE COSE.
Il cambiamento nasce dall’approccio che si sceglie di avere: le persone cosiddette disabili possono essere viste come bisognose di protezione e carità, oppure come cittadini con pari diritti e opportunità, il concetto alla base della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità entrata in vigore nel 2008 e ratificata da 163 stati. In queste nazioni come in altre, le città giocano un ruolo indispensabile nel dare a tutti la possibilità di esercitare la loro libertà e la loro autonomia. Il problema non è il fatto di essere disabili, ma che questo possa essere un limite nell’esprimere a pieno le proprie potenzialità. La soluzione sta nel mettere i bisogni di tutti sullo stesso piano – e se il punto di partenza è diverso, questo vuol dire fare uno sforzo per alzare l’asticella un po’ più del solito.

Le persone con disabilità visiva e il lavoro: accendere il futuro di Marino Bottà*

Superando.it del 04.03.2020

«Vivere nel mondo del lavoro e nel suo costante e rapido mutare – scrive Marino Bottà -, intercettarne le esigenze e comprendere come fonderle con i bisogni delle persone con disabilità: è questa l’“arte del collocamento mirato”, che sola può permettere alle persone con disabilità visiva di superare la contraddizione di avere un buon potenziale lavorativo, senza però riuscire a sfruttare le nuove opportunità nate dall’evoluzione tecnologica e dai cambiamenti del mondo del lavoro. Un problema, questo, che riguarda per altro tutte le persone con disabilità».

Era una sera di maggio, nella piccola cappelletta, nella piazzetta antistante casa. Le candele accese cominciavano a consumarsi in attesa delle donne per il Rosario Mariano. Noi giocavamo a nascondino, a rialzo, a mosca cieca. Cieco era anche il signor “Giglio”. Lo chiamavano così perché aveva fatto il rappresentante del primo burro in commercio in una valle di contadini. Un giorno, con mio padre, mi recai a casa sua. Lo osservavo in silenzio, seduto sulla sua comoda ottomana. Aveva uno strano modo di atteggiare la testa e di muoversi. Le mani accarezzavano ogni cosa. Tornato a casa, provai a girare per la cucina con gli occhi chiusi. Misi la legna nella stufa. Mi scottai.

Molti anni dopo conobbi Carletto, che lavorava al centralino del Comune di Lecco, rispondendo sempre con tono allegro e accogliente. Era cieco. Ci incontrammo spesso, lui come Presidente di un’Associazione, io come responsabile del Collocamento Disabili. Insieme riuscimmo ad affrontare i problemi di lavoro dei nostri rispettivi iscritti.

Per persone non vedenti, va ricordato, si intendono coloro che sono portatori di cecità o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi. Le persone cieche avevano avuto in passato quote di riserva di posti di lavoro e disponibilità di mansioni specifiche. Le norme in materia prevedevano infatti il diritto ad essere assunti come centralinisti, masso-fisioterapisti, massaggiatori, terapisti della riabilitazione in imprese pubbliche e private.

La Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) ha confermato tale situazione, cosicché i primi Anni Duemila sono passati senza grosse difficoltà, permettendoci di trovare un posto adeguato per tutti. Poi, però, hanno incominciato a scomparire le mansioni tradizionali e ad aumentare le richieste di competenze linguistiche e informatiche, facendo dunque nascere nuove possibilità occupazionali, ma scarsamente utilizzate e conosciute dai soggetti sociali interessati al collocamento delle persone non vedenti.

A questa mancata conoscenza delle mansioni adatte e disponibili, si è accompagnata poi la “storica” diffidenza degli imprenditori, trincerati dietro l’assenza di mansioni e tecnologie adeguate per poter accogliere quelle persone in azienda. Paventavano rischi infortunistici dovuti all’inadeguatezza dell’ambiente di lavoro, poco sicuro per persone con deficit sensoriali, oltre alla mancanza di strutture utili alla formazione.

A quel punto il mercato del lavoro e l’evoluzione tecnologica mi hanno insegnato che era necessario un monitoraggio costante dei cambiamenti in atto, per poter anticipare le richieste. Non conoscere, infatti, e non comprendere le trasformazioni del mondo del lavoro significa esporre le persone con disabilità al rischio di essere penalizzate dalla perdita di mansioni tradizionali e al contempo di non approfittare affatto delle nuove opportunità.

Per uscire da questa incresciosa contraddizione, che relega delle persone con un buon potenziale lavorativo a soggetti marginali ed emarginati dal mercato del lavoro, è necessario conoscere le trasformazioni in essere nel mondo del lavoro. La crisi economica e la tecnologia hanno favorito infatti lo sviluppo di un diverso modo di concepire l’organizzazione del lavoro e si tratta di un processo di trasformazione tuttora in essere, che porterà ad una maggiore autonomia dei lavoratori dipendenti e al superamento delle rigidità contrattuali rispetto al luogo, all’orario di lavoro e anche al rapporto interpersonale con i colleghi e le gerarchie aziendali.

In tal senso, il superamento e la trasformazione delle mansioni ordinarie interne alle imprese pubbliche e private continuano a generare ansia, ma possono essere ampiamente compensate da nuove mansioni e da nuovi modi di lavorare. Tutto questo, unito alla tecnologia e ai progressi delle scienze tiflologiche, potrebbe facilitare l’occupazione delle persone cieche e ipovedenti [la tiflologia è la scienza che studia le condizioni e le problematiche delle persone con disabilità visiva, al fine di indicare soluzioni per attuare la loro piena integrazione sociale e culturale, N.d.R.].

Concordo con Nicola Stilla, presidente dell’UICI Lombardia (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), quando dichiara che «l’istruzione rappresenta il primo fondamentale passo lungo il percorso che potrebbe portare ad una vera inclusione sociale». È infatti attraverso percorsi scolastici e formativi che si possono preparare operatori informatici in grado di utilizzare programmi gestionali avanzati, gestire servizi online o telefonici, svolgere attività varie di back-office, di telemarketing e così via. Nuove professioni, mansioni e modi di lavorare, adatti a chi vuole essere connesso al mondo del lavoro, nonostante le difficoltà di spostamento.

Dopo una formazione in aula, però, sarebbe opportuno creare degli àmbiti collettivi di formazione in situazione, al fine di perfezionare gli apprendimenti teorici attraverso un’esperienza pratica in un’azienda disponibile, come già si sta facendo per altre categorie di persone con disabilità.

In Lombardia, in particolare, è possibile ricorrere alla buona prassi definita “Isola Formativa”, attraverso la promozione di startup e cooperative sociali di tipo B. Per chi invece presenta una pluralità di disabilità, sarebbe opportuno avvalersi delle convenzioni di cui all’articolo14 del Decreto Legislativo 276/03, mentre per le situazione più gravi, nelle Province di Lecco e Bergamo si può ricorrere alla buona prassi definita “Adozione Lavorativa a Distanza”.

Nei due decenni passati dalla Legge 68/99 le norme sono state aggiornate, e tuttavia non è sortito nulla di nuovo. Il Collocamento Disabili ha continuato a “subire i ciechi” come una categoria difficilmente collocabile. Sempre più mi sto convincendo che solo l’iniziativa dei diretti interessati e di chi li rappresenta può sbloccare un sistema del collocamento oramai arenato, e incapace di gestire il nuovo che avanza nel mondo del lavoro, insieme alle disponibilità di posti di lavoro negli enti pubblici economici e non, nelle banche, nelle compagnie telefoniche e nelle imprese ICT (Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione).

Un approccio adeguato e una corretta azione di marketing sociale evidenzierebbe l’insufficienza di persone cieche per assolvere agli obblighi di legge.

Ognuno è artefice del proprio futuro, indipendente dal suo volere. Le Associazioni devono farsi interpreti di questo principio e dare struttura alle probabilità e possibilità dei loro Associati. Devono imporre un’organizzazione e una gestione diversa del collocamento. Ma per ottenere risultati positivi, è necessario invertire il paradigma: non partire cioè dalla persona con disabilità, ma dall’azienda, dai suoi bisogni di assolvere agli obblighi di legge e dalla necessità di avere lavoratori da adibire alle normali mansioni aziendali. Infatti, solo partendo dai bisogni dell’altro e usando il suo linguaggio è possibile essere ascoltati.

Vivere nel mondo del lavoro e nel suo costante e rapido mutare, intercettarne le esigenze e comprendere come fonderle con i bisogni delle persone con disabilità: è questa l’“arte del collocamento mirato”, ciò che vale non solo per il collocamento al lavoro delle persone cieche o ipovedenti, ma per tutte le persone con disabilità, così come per tutti coloro che sono disoccupati.

* Marino Bottà,
Già responsabile del Collocamento Disabili e Fasce Deboli della Provincia di Lecco (marino.botta@umana.it).

lunedì 2 marzo 2020

Rifiutare l’iscrizione di un alunno con disabilità è discriminazione

Superando.it del 02.03.2020

«In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica, il rifiuto all’iscrizione di un bambino – fondato sulla sola circostanza della disabilità – assume di per sé carattere discriminatorio»: lo si legge in una recente Ordinanza prodotta dal Tribunale Civile di Milano, che ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità, nei confronti di una scuola paritaria che gli aveva negato l’iscrizione alla primaria, motivando tale condotta con il fatto che in ciascuna delle prime classi era già presente un alunno con disabilità

Tramite l’Ordinanza n. 13751, prodotta il 19 febbraio scorso, il Tribunale Civile di Milano ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori di un alunno con disabilità, nei confronti di una scuola paritaria che gli aveva negato l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria, motivando tale condotta con il fatto che era già presente un alunno con disabilità per classe.

L’alunno, infatti, aveva frequentato la scuola dell’infanzia di quello stesso istituto e aveva poi chiesto l’iscrizione alla primaria, al fine di mantenere la continuità relazionale con alcuni compagni della sua sezione. Come detto, però, l’istituto pgli aveva negato l’iscrizione, sostenendo la precedenza degli altri alunni con disabilità, avendo questi ultimi frequentato per più anni la scuola dell’infanzia.

Una volta avviato il ricorso, inoltre, la scuola aveva anche eccepito il difetto di legittimazione dei genitori, rispetto a tale azione, ai sensi dell’articolo 320 del Codice Civile, secondo il quale i genitori che svolgono un’attività eccedente «l’ordinaria amministrazione» necessitano di un’autorizzazione del giudice tutelare mancante nel caso di specie.

Ebbene, riguardo a quest’ultima eccezione preliminare, il Tribunale l’ha respinta, sostenendo che quanto stabilito dal citato articolo 320 del Codice Civile vale per le attività economiche di tutela del patrimonio del minore e non già per l’esercizio dei diritti tendenti ad aumentare la sfera di cittadinanza dello stesso.

Quanto poi al merito del ricorso, il Giudice ha ritenuto che vi sia stata discriminazione poiché da una parte è stata data precedenza ai compagni senza disabilità, mentre rispetto a quelli con disabilità nessuna norma vigente vieta la presenza di più di un alunno con disabilità nella stessa classe. «In assenza di ragioni normative, regolamentari o di evidente esigenza didattica – si legge nell’Ordinanza – che giustificassero il mancato accoglimento della domanda di iscrizione alla scuola, il rifiuto all’iscrizione del bambino – fondato sulla sola circostanza della disabilità – e l’indicazione di altro istituto diverso da quello prescelto, assume di per sé carattere discriminatorio».

Da dire, infine, che il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non risultando agli atti la prova di tali danni né nei confronti dell’alunno né in quelli dei genitori.

«Questa decisione risulta interessante per diversi aspetti – commenta Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – e in particolare merita attenzione il fatto secondo cui in mancanza di una norma primaria o regolamentare che vieti la presenza di più alunni con disabilità nella stessa classe, precludere l’iscrizione ad un alunno con disabilità in una classe in cui ne sia iscritto un altro costituisce discriminazione. E invero manca effettivamente una norma generale di divieto, dal momento che il Decreto Ministeriale 141/99, che aveva appunto vietato l’iscrizione essendo già presente un alunno con disabilità grave o di due alunni con disabilità non grave, è stato abrogato dal DPR 81/09. Al momento, quindi, non vi è più alcun limite al numero di alunni con disabilità nella stessa classe. Quanto al regolamento scolastico, quell’istituto non si è avvalso di una possibilità prevista dalle ultime Circolari sulle iscrizioni secondo le quali il Consiglio di Istituto può deliberare un tetto massimo al numero di alunni in genere per ciascuna prima classe (e quindi anche per gli alunni con disabilità). Tale Delibera, però, dev’essere accompagnata da un criterio di selezione in caso di eccesso di iscrizioni, oltreché pubblicata all’Albo dell’Istituto e nel sito dello stesso, in data antecedente a quella fissata per l’inizio delle iscrizioni, in modo che le famiglie conoscano la decisione e i criteri selettivi. In mancanza delle eccezioni sopra previste, il rifiuto di iscrizione di un alunno solo per il fatto che sia con disabilità costituisce discriminazione e quindi è competente il Tribunale Civile a deciderne la sussistenza. Pertanto il campo applicativo della Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità, prevalentemente utilizzata per i tagli al numero delle ore di sostegno, continua ad essere sempre più ampliato dalla giurisprudenza».

«Pure interessante – prosegue Nocera – risulta la questione riguardante la risarcibilità o meno dei danni non patrimoniali sui quali il Tribunale si è pronunciato negandoli, in mancanza di una specifica prova, mentre altri Tribunali la ammettono per il semplice fatto che si tratta della violazione di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti. Lo ha fatto, ad esempio il TAR della Campania, con la Sentenza n. 5668 del 2 dicembre 2019, di cui si è già parlato a lungo anche su queste pagine. Di contro, il Tribunale di Milano, pur avendo accolto solo parzialmente il ricorso, negando, come detto, la richiesta di risarcimento dei danni, ha condannato la scuola alle spese di causa, mentre troppo spesso, in caso di accoglimento parziale, le spese vengono compensate. E infine, va segnalata anche la motivazione con cui è stata rigettata la richiesta di pubblicazione della decisione sulla stampa prevista dalla Legge 67/06: «In assenza di prova del danno subito dai ricorrenti e considerata la funzione riparatoria della pubblicazione – si legge nell’Ordinanza -, deve essere rigettata anche la domanda di condanna della resistente alla pubblicazione a sue spese del provvedimento». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: scuola@aipd.it.

Siti internet e app dovranno essere accessibili: ecco le nuove Linee Guida per la PA

Disabili.com del 02.03.2020

Emanate dall’AGID, dovranno essere applicate dalle PA, le quali dovranno anche pubblicare una dichiarazione di accessibilità e raccogliere i feedback degli utenti.

Una pubblica amministrazione a portata dei cittadini è il sogno di tutti: un piccolo tassello si aggiunge in questo percorso con le nuove Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per le Pubbliche Amministrazioni, pubblicata dall’AGID (Agenzia dell'Italia Digitale) lo scorso 9 gennaio.

PERCHÈ SONO STATE REDATTE LE LINEE GUIDA.
Le linee guida adempiono a quanto previsto dall’art 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4 (che recepiva la direttiva europea UE/2016/2102) in cui si richiede che l’Agenzia dell’Italia Digitale, sentite anche le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, oltre a quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili, emani, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida. La pubblicazione segue anche alla raccolta di suggerimenti che era stata lanciata lo scorso anno attraverso una consultazione pubblica, chiusasi a settembre 2019.

A COSA SERVONO LE LINEE GUIDA.
L’obiettivo di questo documento è di migliorare l’accessibilità in primis di siti web, ma anche di app ed altri strumenti informatici della pubblica amministrazione, portando il tema a una priorità che prima mancava, indicando innanzitutto i requisiti tecnici di accessibilità la cui presenza va verificata dai singoli enti e, elemento non secondario, dando agli utenti uno strumento di comunicazione per segnalare eventuali problemi.

Tra i compiti previsti per le PA dalle nuove linee guida troviamo quindi:
- la verifica della accessibilità dei propri strumenti informatici (per verificare se siano o meno conformi)
- la pubblicazione di una dichiarazione di accessibilità
- la predisposizione di strumenti di feedback per consentire agli utenti di andare segnalazioni.

Per il cittadino che rileva ulteriori elementi di inaccessibilità, rispetto a quelli presenti nella dichiarazione di accessibilità, si segnala inoltre che chiunque può richiedere informazioni al soggetto erogatore utilizzando la procedura presente nella sezione "meccanismo di feedback" della dichiarazione di accessibilità pubblicata. Se il soggetto erogatore non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta oppure risponde in modo insoddisfacente, chiunque può rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite l’apposito riferimento presente nella sezione "procedura di attuazione" della dichiarazione.

Per approfondire

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domenica 1 marzo 2020

Malattie rare, colpiscono gli occhi per il 7-9%

In Dies del 01.03.2020

“Le malattie si definiscono rare quando la loro prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione, non supera una soglia stabilita. In Europa questa ultima è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000 persone.

Le malattie rare che colpiscono l’apparato oculare sono circa il 7-9% di tutte le malattie rare. Tra queste la più frequente è il cheratocono, una patologia della cornea che colpisce molti giovani e giovanissimi e che, se diagnosticata precocemente, può essere trattata con il cross linking del collagene corneale con il mantenimento di una buona acuità visiva”.

Così si esprime l’Associazione italiana dei Medici Oculisti, in occasione della Giornata mondiale delle Malattie Rare. “Oltre che da fattori genetici- prosegue AIMO- il cheratocono può essere causato, in soggetti predisposti, anche da cattive abitudini come lo strofinamento degli occhi”.

Poi ci sono la “retinite pigmentosa (1/4000), molto invalidante e difficilmente trattabile fino ad oggi- fanno sapere gli oculisti di AIMO- il retinoblastoma (1/18000), il tumore maligno pediatrico più frequente, la malattia di Stargardt (1/10000) e la distrofia vitelliforme di Best (incidenza variabile) che colpiscono la retina. Inoltre, si possono verificare numerose distrofie corneali anche congenite, l’atrofia ottica di Leber (1/15000-50000), il coloboma congenito del nervo ottico o della coroide e l’aniridia, ovvero l’assenza congenita in entrambi gli occhi dell’iride”.

La Rete nazionale dedicata alle malattie rare prevista dal decreto 279/2001 è costituita da presidi accreditati, cioè’ ospedali e centri appositamente individuati dalle Regioni attraverso atti normativi e abilitati all’assistenza in regime di esenzione delle persone affette da malattie rare, partendo dalla diagnosi fino al trattamento, in Italia sono numerosi i centri di riferimento diffusi sul territorio nazionale.

“Il Decreto ministeriale – ricorda AIMO – ha istituto inoltre, presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Registro nazionale delle Malattie Rare (RNMR che ha l’obiettivo di effettuare la sorveglianza delle malattie rare e di supportare la programmazione nazionale e regionale degli interventi per i soggetti affetti da malattie rare. Da Marzo 2017 è attiva anche una rete di riferimento europea denominata ERN-EYE”.

Quindi l’Associazione Italiana Medici Oculisti è “da sempre in prima linea per promuovere e diffondere l’impegno degli oculisti italiani in tema di malattie rare oculari, ha organizzato periodicamente giornate di screening per la diagnosi precoce di queste patologie, ha partecipato alla redazione in collaborazione con AIChe (Associazione Italiana Cheratoconici) di un opuscolo informativo per i pazienti affetti da cheratocono e ha creato una pagina Facebook- concludono- dove i pazienti affetti possono rivolgere domande sulla loro patologia agli oculisti di AIMO”.