Disabili.com del 02.03.2020
Emanate dall’AGID, dovranno essere applicate dalle PA, le quali dovranno anche pubblicare una dichiarazione di accessibilità e raccogliere i feedback degli utenti.
Una pubblica amministrazione a portata dei cittadini è il sogno di tutti: un piccolo tassello si aggiunge in questo percorso con le nuove Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per le Pubbliche Amministrazioni, pubblicata dall’AGID (Agenzia dell'Italia Digitale) lo scorso 9 gennaio.
PERCHÈ SONO STATE REDATTE LE LINEE GUIDA.
Le linee guida adempiono a quanto previsto dall’art 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4 (che recepiva la direttiva europea UE/2016/2102) in cui si richiede che l’Agenzia dell’Italia Digitale, sentite anche le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, oltre a quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l’accessibilità di siti web e applicazioni mobili, emani, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida. La pubblicazione segue anche alla raccolta di suggerimenti che era stata lanciata lo scorso anno attraverso una consultazione pubblica, chiusasi a settembre 2019.
A COSA SERVONO LE LINEE GUIDA.
L’obiettivo di questo documento è di migliorare l’accessibilità in primis di siti web, ma anche di app ed altri strumenti informatici della pubblica amministrazione, portando il tema a una priorità che prima mancava, indicando innanzitutto i requisiti tecnici di accessibilità la cui presenza va verificata dai singoli enti e, elemento non secondario, dando agli utenti uno strumento di comunicazione per segnalare eventuali problemi.
Tra i compiti previsti per le PA dalle nuove linee guida troviamo quindi:
- la verifica della accessibilità dei propri strumenti informatici (per verificare se siano o meno conformi)
- la pubblicazione di una dichiarazione di accessibilità
- la predisposizione di strumenti di feedback per consentire agli utenti di andare segnalazioni.
Per il cittadino che rileva ulteriori elementi di inaccessibilità, rispetto a quelli presenti nella dichiarazione di accessibilità, si segnala inoltre che chiunque può richiedere informazioni al soggetto erogatore utilizzando la procedura presente nella sezione "meccanismo di feedback" della dichiarazione di accessibilità pubblicata. Se il soggetto erogatore non risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta oppure risponde in modo insoddisfacente, chiunque può rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite l’apposito riferimento presente nella sezione "procedura di attuazione" della dichiarazione.
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