mercoledì 4 marzo 2020

Il sostegno, la giurisdizione e i danni non patrimoniali

Superando.it del 04.03.2020

Oltre a ribadire la competenza dei tribunali amministrativi da una parte e di quelli ordinari dall’altra, rispettivamente per le controversie insorte anteriormente o successivamente alla formulazione del PEI (Piano Educattivo Individualizzato), una recente Sentenza della Corte di Cassazione risulta particolarmente interessante, per avere sancito il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali a un alunno con disabilità cui era stato assegnato un insufficiente numero di ore di sostegno, oltreché per le motivazioni di tale decisione.

Sono due gli aspetti di particolare interesse presenti nella recente Sentenza n. 1870, pronunciata il 28 gennaio scorso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite e riguardante il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali per l’insufficiente numero di ore di sostegno assegnate da una scuola.

Innanzitutto la Corte ha mantenuto ferma la propria consolidata giurisprudenza rispetto alla ripartizione della giurisdizione tra Tribunali Amministrativi e Tribunali Ordinari, in questo tipo di procedimenti, ribadendo la competenza dei TAR (Tribunali Amministrativi Regionali) sulle controversie insorte anteriormente alla formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), per provvedimenti di insufficiente numero di ore di sostegno assegnate discrezionalmente dall’Amministrazione Scolastica.

Al contrario, se la controversia insorge successivamente alla formulazione del PEI, nel quale è indicato il numero delle ore da assegnare, la competenza passa ai Tribunali Civili, dal momento che con il PEI nasce il diritto soggettivo pieno al numero di ore in esso indicato, sul quale l’Amministrazione Scolastica non ha più alcuna possibilità di esercitare la propria discrezionalità.

L’altro aspetto degno di nota riguarda il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al mancato rispetto da parte dell’Amministrazione Scolastica di una precedente Ordinanza Cautelare nella quale era stato fissato il numero delle ore di sostegno da assegnare all’alunno.

Su questo la Suprema Corte sottolinea che a seguito di quel provvedimento cautelare, nasce nell’alunno il diritto soggettivo pieno al numero di ore indicato nel PEI, come or ora ricordato, e che tale provvedimento sostituisce il PEI. Conseguentemente il mancato rispetto di tale diritto, mantenendo la riduzione del numero di ore di sostegno, produce discriminazione dell’alunno il quale deve quindi essere risarcito per i danni non patrimoniali.

«Se da una parte questa Sentenza ribadisce la giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite della Cassazione circa la ripartizione dei fori competenti – commenta Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – la novità più rilevante è senz’altro quella secondo cui la violazione di un ordine del Giudice, facendo nascere un diritto soggettivo dell’alunno, comporta discriminazione nei suoi confronti e quindi il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, come stabilito dalla Legge 67/06, che tutela le persone con disabilità vittime di discriminazione». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: scuola@aipd.it.

Nessun commento:

Posta un commento