Comunicato della Sede Centrale UICI n. 5/2020
Tale nuova disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4 per cento in favore di persone con disabilità sull’acquisto di veicoli ibridi o elettrici. I limiti per le auto ibride sono i medesimi fissati per quelle a benzina o diesel: 2000 centimetri cubici per i motori dei primi, 2800 per quelli dei secondi. Per i veicoli elettrici la potenza deve essere inferiore o uguale a 150 kW.
Il nuovo testo prevede la modifica della normativa e, in particolare, si riferisce a tre norme:
- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede l’IVA agevolata al 4 per cento su poltrone e veicoli per invalidi ed auto;
- legge 9 aprile 1986, n. 97 che disciplina la riduzione dell’IVA per i veicoli adattati ad invalidi;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449 che contiene misure a favore delle persone con disabilità.
Grazie al contributo di tutte le Associazioni di categoria dei disabili, che da anni lamentavano il vuoto legislativo dacché la normazione risaliva a tempi in cui le evoluzioni delle tecnologie e delle auto cosiddette green non esistevano, hanno finalmente mosso il legislatore ad estendere l’IVA agevolata anche ai veicoli di tale genere.
Per concludere, il nuovo articolato ha riconosciuto l’applicazione dell’agevolazione dell’IVA al 4 per cento anziché al 22 per cento ai veicoli elettrici e a quelli ibridi uniformando i limiti per i veicoli individuati dalle leggi di settore. È applicata, altresì, la detrazione IRPEF del 19 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto delle vetture se in possesso di specifici requisiti.
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