Il Quotidiano del Diritto del 07.01.2020
Discriminatorio l’atto che svantaggia la categoria più bisognosa.
In tema di tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, costituisce discriminazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 67 del 2006 la disposizione che nel beneficiare una particolare categoria di disabili ne ponga un'altra, presuntivamente affetta da una patologia più grave, in posizione di svantaggio. Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte, con l'ordinanza 24936/2019, ha ritenuto discriminatoria la previsione contenuta in una delibera del comune di Torino che beneficiava i disabili muniti di patente e di autovettura di uno speciale permesso gratuito per il parcheggio sulle strisce blu nel centro cittadino, consentendo agli altri disabili di poter fruire del medesimo permesso solo ove in grado di documentare frequenti accessi nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.
UNA QUESTIONE NUOVA.
Si tratta di una questione nuova, sulla quale non risultano precedenti in termini.
Come osservato in motivazione, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 1° marzo 2006, n. 67 si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
IN APPELLO.
Nella specie, la Corte di appello aveva ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal comune di Torino che aveva ritenuto non discriminatoria la condotta posta in essere dal Comune di Torino che aveva previsto solo a favore degli invalidi muniti di patente di guida e proprietari di autoveicolo uno speciale permesso gratuito per la sosta sulle strisce blu in centro cittadino (ove i posti riservati agli invalidi siano occupati) senza alcun tipo di limitazione, che è stata, invece, introdotta per i titolari di contrassegno invalidi non muniti di patente né proprietari di autoveicolo, i quali possono fruire di analogo permesso solo se in grado di documentare esigenze di spostamento per raggiungere con carattere continuativo (almeno 10 volte al mese) il proprio luogo di lavoro, strutture sanitarie presso le quali sostenere cure o terapie riabilitative o altri centri specializzati per lo svolgimento di attività formative o professionali.
IN CASSAZIONE.
Diversamente la Suprema corte in applicazione del principio esposto in massima ha cassato tale statuizione e rimesso la causa al giudice del rinvio affinché rimuova gli effetti della condotta discriminatoria accertata (in modo che il beneficio, già concesso ai disabili muniti di patente ed autovettura, venga esteso agli altri disabili, senza le limitazioni di cui alla Deliberazione contestata), valuti le altre domande svolte dai ricorrenti (compresa quella di risarcimento del danno).
ALTRI PRINCIPI IN GIURISPRUDENZA.
Sempre in margine all'art. 2 legge n. 67 del 2006 si è affermato, in giurisprudenza:
- la predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano; l'amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni; ove si verifichi l'omissione o l' insufficienza nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, della sua attività doverosa si configura la contrazione di un diritto fondamentale del disabile che si concretizza, ove non sia accompagnata da una equivalente contrazione dell'offerta formativa riservata agli alunni normodotati, in una discriminazione indiretta, vietata dall'art. 2, legge. n. 67 del 2006, per tale intendendosi pure il comportamento omissivo della PA preposta all'organizzazione del servizio scolastico che metta la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni; la giurisdizione in materia spetta, pertanto, al giudice ordinario, senza che il ricorrente debba esplicitamente dedurre nella sua domanda di tutela l'esistenza di un comportamento discriminatorio dell'amministrazione interessata, Cassazione, sez. un., ordinanza, 8 ottobre 2019, n. 25101. Nella stessa ottica, altresì, Cassazione, sez. un, sentenza 25 novembre 2004, n. 25011;
- a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica e detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento, va eliminato, anche in quanto integra discriminazione indiretta nei confronti delle persone con disabilità, l'ostacolo alla comoda e autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo bancomat installato da un istituto di credito nell'edificio privato, ma aperto al pubblico, in cui ha sede una propria agenzia, Cassazione, sentenza, 23 settembre 2016, n. 18762, in Foro.it., 2017, I, c. 1702;
- in tema di integrazione scolastica dell'alunno portatore di handicap, la scuola privata paritaria è obbligata a garantire all'alunno disabile le medesime prestazioni di sostegno che gli sarebbero assicurate presso la scuola statale, i cui costi sono solo parzialmente coperti dallo stato a mezzo di contributi all'uopo stanziati; sicché costituisce discriminazione indiretta, imputabile all'amministrazione statale, l'inottemperanza all'obbligo di erogare le suddette provvidenze che determini una riduzione del servizio educativo ed assistenziale offerto dalla scuola paritaria, e non anche la mancata assunzione dell'intero onere, cui l'amministrazione non è tenuta, Cassazione, sez. un., 20 aprile 2017, n. 9966, in Famiglia e diritto, 2017, p. 1081, con nota di Gelli R., Sostegno all'alunno portatore di handicap nella scuola privata paritaria;
- costituisce discriminazione, ai sensi dell'art. 2, legge 1º marzo 2006, n. 67, la situazione di inaccessibilità a un edificio privato aperto al pubblico determinata dall'esistenza di una barriera architettonica - tale qualificabile ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'art. 2 decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 - che ponga una persona con disabilità (di cui all'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone; è perciò consentito anche nei confronti di privati il ricorso alla tutela antidiscriminatoria di cui all'art. 3, legge n. 67 del 2006, applicabile ratione temporis, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che, attribuendo la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi, detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento, Cassazione, sentenza, 23 settembre 2016, n. 18762, in Arch. locaz., 2016, p. 630;
- negare l'assistenza domiciliare indiretta a persona con grave disabilità, costituisce discriminazione ai sensi della legge n. 67 del 2006, con conseguente risarcimento del danno subìto (nella specie è stato condannato il comune a risarcire una persona con grave disabilità, alla quale per otto anni non era stata riconosciuta l'assistenza domiciliare indiretta), Tribunale Ascoli Piceno, sentenza, 22 gennaio 2014, in Dir. lav. Marche 2014, p. 233;
- l'azione a tutela delle persone con disabilità ex art. 3 legge n. 67 del 2006 ha principalmente lo scopo di porre rimedio a un'obiettiva azione discriminatoria in cui l'intervento del giudice sia necessario a rimuovere non soltanto gli effetti pregiudizievoli di una condotta ma la condotta stessa, laddove il ravvedimento dell'agente o altri fenomeni non siano sufficienti a realizzare questo risultato, ma la previsione del risarcimento a domanda di parte esclude in subiecta materia ogni automatismo, legando invariabilmente la domanda risarcitoria all'accertamento di un'effettiva discriminazione (nel caso di specie la condotta potenzialmente discriminatoria di un dirigente scolastico nei confronti di uno studente disabile non aveva trovato alcuno spazio di attuazione), Tribunale Catanzaro, sentenza 15 gennaio 2013, in Responsabilità civile e previdenza, 2013, p. 927, con nota di Bruzzi N. La discriminazione fondata sulla disabilità: il principio di dignità come lente trifocale;
- subisce una discriminazione indiretta - fonte di responsabilità risarcitoria - il disabile a cui non sia reso possibile accedere a servizio pubblico di trasporto a causa della presenza di barriere architettoniche, Tribunale Roma, sentenza 11 ottobre 2011, in Diritto famiglia, 2012, p. 794;
- la persona disabile ha diritto di chiedere all'autorità giudiziaria di imporre alla Pa l'adozione delle misure necessarie per eliminare la posizione di svantaggio in cui si viene a trovare a causa dell'omissione dell'amministrazione comunale, Tribunale Roma, sentenza 8 marzo 2012, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, p. 964, con nota di Venchiarutti A., Condotta discriminatoria nei confronti di persona disabile per mancanza sui marciapiedi delle piattaforme di accesso ai mezzi di trasporto;
- va accolto il ricorso avanzato ex art. 3 e 4 l. 1 marzo 2006 n. 67 (misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni) avverso la riduzione delle ore di insegnamento con la presenza di insegnanti specializzati nel sostegno degli alunni disabili attuata dal ministero dell'istruzione e le sue articolazioni periferiche; per l'effetto, i resistenti vanno condannati a fornire, ognuno per le rispettive competenze, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, a ciascun alunno disabile rappresentato dai ricorrenti, il medesimo numero di ore di sostegno di cui usufruiva nel precedente anno scolastico, Tribunale Milano, sentenza 10 gennaio 2011, in Dir. e giur., 2011, p. 67, con nota di Raffone D., Legge finanziaria e diritti degli alunni disabili la difficile via della supplenza giudiziaria; in Giur. merito, 2011, p. 1528 con nota di Enrichens A. e di Manassero C., Discriminazione per disabilità vs. diritto umano allo studio:
- costituisce attività di discriminazione indiretta, da parte della commissione preposta alla prova scritta dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, nei confronti di un candidato tetraplegico, la fornitura di un codice cartaceo con due ore di ritardo rispetto alla dettatura della traccia della prova scritta; costituisce, altresì, attività di discriminazione indiretta il mettere a disposizione del candidato tetraplegico un tavolo risultato inadeguato sia a fare da supporto al proprio personal computer, sia ad ospitare agevolmente la sedia a rotelle, Tribunale Taranto-Martina Franca, sentenza 4 giugno 2009, in Giur.it., 2010, p. 98;
- posto che la presenza di barriere architettoniche costituisce una discriminazione indiretta per un disabile che debba accedere ad un edificio scolastico per frequentarvi un corso, va ordinato alla provincia proprietaria dell'immobile di rimuovere definitivamente tali barriere e all'istituto scolastico di provvedere a un'idonea sistemazione dell'arredo interno, Tribunale Catania, 11 gennaio 2008, in Foro it., 2008, I, c. 1687.
Nel senso, infine, che spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia promossa dai genitori di una bambina disabile, affetta da handicap grave al cento per cento, per lamentare la discriminazione consistente nella mancata predisposizione, da parte dell'amministrazione scolastica, delle ore di sostegno nella misura che, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, era stata individuata come necessaria per l'integrazione e l'assistenza dell'alunna nella scuola dell'infanzia, impedendole di fruire, a differenza degli altri compagni normodotati, della frequenza scolastica a tempo pieno, Cassazione, sez. un., sentenza 25 novembre 2014, n. 25011, in Foro it., 2015, I, c. 951, con nota di Scoditti E., I diritti fondamentali fra giudice ordinario e giudice amministrativo.
Analogamente, appartiene al giudice ordinario la cognizione della domanda con cui si contesta l'assegnazione a uno studente, che versi in condizione di handicap grave, di un numero di ore di disponibilità dell'assistente educativo culturale (Aec) non sufficiente a coprire l'intero orario di frequenza, Trib. Amm. Reg. Lazio, sez. III, 27 marzo 2015, n. 4705, ivi, 2015, III, c. 642.
DContenuto esclusivo QdL.
pdf Cassazione – Sezione I civile –Ordinanza 7ottobre 2019 n.24936.
di Mario Finocchiaro
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