venerdì 19 marzo 2021

Il PEI non ha più natura vincolante, può essere derogato da successive decisioni collegiali

Orizzontescuola del 19/03/2021

Una interessante sentenza del TAR del Lazio del 15 marzo N. 03084/2021 accogliendo parzialmente il ricorso di una famiglia con il quale denunciava la mancata piena assegnazione delle ore in materia di sostegno, afferma dei principi importanti sulla nuova normativa vigente in tale ambito. Se ne riportano i passaggi ritenuti più rilevanti a partire dalla natura che deve essere riconosciuta al PEI, passando dalla formulazione dei nuovi organi collegiali, concludendo con quale debba essere l’atto da considerarsi come eventualmente lesivo e da impugnare

Le principali novità normative

Il Collegio nella sua valutazione ha voluto evidenziare che il decreto legislativo n. 66/2017, adottato in ossequio alla legge delega n. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c), ha introdotto significative modifiche al procedimento di inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Le principali novità sono contenute nelle seguenti disposizioni:

– art. 5, sulla composizione delle commissioni mediche per l’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e la sostituzione della “Diagnosi funzionale” e del “Profilo dinamico-funzionale” con il “Profilo di funzionamento”;

– art. 6, sul “Progetto individuale”;

– art. 7, sul “Piano educativo individualizzato” (PEI);

– art. 9, sui nuovi Gruppi per l’inclusione scolastica;

– art. 10, sul procedimento per l’individuazione e l’assegnazione delle ore di sostegno.

Gli organi collegiali in materia di sostegno

L’istituzione del GLO per ciascun alunno affetto da disabilità, in sostituzione del precedente GLOH, afferma il TAR, non è l’unica novità di rilievo relativa ai Gruppi di inclusione, attesa l’introduzione di ulteriori organi collegiali che rivestono notevole importanza nella determinazione e nell’assegnazione delle misure per l’inclusione scolastica:

– Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR);

– Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), operante al livello provinciale ovvero di città metropolitana e nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale;

– Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), istituito presso ogni istituzione scolastica, nominato e presieduto dal dirigente scolastico.

Il PEI non ha più natura vincolante

Con particolare riferimento alla modalità di individuazione ed assegnazione delle ore di sostegno, per vero, l’art. 10, co. 1 del decreto legislativo in questione dispone che “il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno”.

Per il TAR si è dunque presente innanzi a dettati normativi innovativi tutt’altro che trascurabili rispetto a quella previgente. Se in passato, come più volte evidenziato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 5470/2019), il PEI assurgeva al rango di atto consultivo endo-procedimentale di natura obbligatoria e vincolante ai fini della successiva determinazione delle ore di sostegno adottata dal Dirigente scolastico e, in quanto tale, configurabile alla stregua di atto immediatamente lesivo, la nuova procedura risulta avere un’articolazione differente, coinvolgendo più organi con funzioni consultive che intervengono successivamente al GLO e prima della determinazione finale. In un contesto di tal fatta appare quantomeno dubbio se al PEI, pur restando obbligatorio unitamente ai successivi pareri come precisato dall’art. 10 del d.lgs. n. 66/2017, possa essere ancora riconosciuta portata vincolante. Dal portato letterale della disposizione in questione, quantomeno ad una prima lettura, parrebbe doversi propendere per la soluzione negativa, tenuto conto che i successivi pareri ben potrebbero incidere, sia in melius che in peius, sulle statuizioni contenute nel PEI. Ciò postulerebbe la necessità di riqualificare quest’ultimo atto, unitamente ai successivi pareri, a guisa di meri atti endo-procedimentali, i cui vizi potrebbero essere portati a conoscenza del g.a. solo in sede di impugnazione della determinazione conclusiva adottata dal Dirigente scolastico per l’assegnazione al singolo alunno delle misure per l’inclusione ritenute necessarie.

L’atto eventualmente lesivo non sarà il PEI ma il provvedimento emesso dal DS

In altri termini, l’atto produttivo di effetti lesivi per i privati, individuato alla luce della nuova normativa, pare dover essere individuato unicamente nel provvedimento di assegnazione delle ore emesso dal Dirigente scolastico ed indirizzato al singolo alunno e/o ai suoi genitori, potendo gli atti endo-procedimentali (PEI, pareri GLI e GIT) essere gravati mediante il meccanismo processuale della c.d. “doppia impugnazione”, avendo cura di evidenziare, nel ricorso, gli asseriti vizi di legittimità derivata del provvedimento finale che affondano le loro radici in dette valutazioni intermedie. Sulla necessità che tale documento si premuri non solo di proporre la tipologia e la quantità delle misure necessarie per rendere effettiva l’inclusione ed il diritto all’istruzione del discente affetto da disabilità, ma anche che tale proposta sia sorretta da adeguata motivazione, pare possibile richiamare, oltre che la consolidata giurisprudenza di questo T.A.R., non superata dalla nuova normativa su tale specifico punto, anche l’art. 7, co. 2, lett. d), del d.lgs. n. 66/2017, Peraltro, lo stesso D.I. n. 182/2020, all’art. 15, co. 2, segnatamente, che l’obbligo di adeguata motivazione debba riguardare non solo il PEI originario, ossia quello redatto per la prima volta all’atto della presentazione della prevista certificazione sanitaria, ma anche la successiva fase di verifica finale, da compiersi entro il 30 giugno di ciascun anno ai fini della nuova proposta di assegnazione delle risorse da parte del GLO per l’anno scolastico successivo.

di Avv. Marco Barone

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