Corriere delle Alpi del 07/04/2023
BELLUNO. L'episodio del 2015 a Lambioi. Il caso di una comitiva che fu fatta uscire, condannati Comune e Bellunum. Il regolamento è cambiato.
La protesta di un gruppo di ciechi a Lambioi: la scala mobile era vietata ai cani Il Comune e Bellunum hanno attuato una condotta discriminatoria nei confronti delle persone cieche cui otto anni fa venne vietato l'accesso alla scala mobile di Lambioi. La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di tre anni fa. E farà giurisprudenza, perché per la prima volta si fa riferimento non alle barriere architettoniche, ma alla tutela giurisdizionale delle persone disabili vittime di discriminazione.
L'ordinanza è stata depositata mercoledì, e chiude il procedimento che si era aperto dopo il 9 maggio 2015. Quel giorno un gruppo di amici con disabilità visiva, accompagnati dal proprio cane guida, si erano dati appuntamento a Lambioi per raggiungere il centro storico di Belluno e visitare la città.
Durante la salita la scala era stata fermata e l'addetto aveva fatto scendere ciechi e ipovedenti spiegando che il regolamento di esercizio della scala prevedeva il divieto di accesso per i cani (avrebbero dovuto essere tenuti in braccio).
Il gruppo ritenne fin da subito il comportamento discriminatorio in base alla legge 37/1974, che dispone il diritto per la persona con disabilità visive di farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto pubblico. E propose ricorso ai sensi della legge 67/2006, che tutela le persone con disabilità vittime di discriminazione. In primo grado, al tribunale di Belluno, vinse il Comune.
Che si era difeso facendo valere il decreto ministeriale del 1975, in vigore allora, che prevedeva il divieto di posare alcunché sui gradini delle scale mobili; e il fatto che a Belluno le auto con contrassegno disabili possono parcheggiare ovunque in centro storico, gratuitamente, anche fuori dagli stalli purché non creino intralcio alla circolazione. Il gruppo di ciechi e ipovedenti, assistiti dall'avvocato Chiara Frare di San Donà di Piave, ha fatto ricorso in Appello ritenendo la pronuncia del tribunale di Belluno ingiusta e inaccettabile.
E Venezia ha dato loro ragione, accertando la natura discriminatoria delle condotte poste in essere dal Comune di Belluno e da Bellunum, condannando anche Palazzo Rosso a risarcire i danni morali (500 euro a persona). Comune e Bellunum si sono quindi rivolti alla Cassazione, «perché la corte di Appello non tenne conto della possibilità di parcheggiare gratuitamente e in tutto il centro per le persone con disabilità, motivazioni con le quali il Comune aveva vinto in primo grado», ricorda l'allora sindaco Massaro.
«Noi allora stavamo facendo rispettare una norma che regolava il funzionamento della scala mobile». La Cassazione ha però rigettato sia il ricorso proposto dal Comune che quello incidentale svolto da Bellunum, condannando l'ente e la società partecipata anche alle spese del giudizio di Cassazione. «La sentenza della Suprema Corte, unitamente alla precedente sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 2020 oggi divenuta definitiva, rappresentano la pietra angolare per la tutela delle persone disabili vittime di discriminazione», commenta l'avvocato Chiara Frare.
Il disabile visivo ha il diritto di essere accompagnato nella sua quotidianità da un cane guida, anche a prescindere dal contenuto di norme tecniche riguardanti la sicurezza dei trasporti.
Il sindaco Oscar De Pellegrin è arrivato a Palazzo Rosso quando il ricorso per Cassazione era ormai avviato e non lo ha ritirato proprio perché era in stato ormai avanzato.
«Si è trattato di una situazione spiacevole», commenta.
«Vogliamo una città inclusiva e fruibile per tutti i cittadini, su questo la nostra sensibilità non manca di certo».
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