In breve le ultime novità in materia di invalidità, contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2021, n. 10.
L’art. 29 bis del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ha introdotto, nei confronti delle persone con disabilità, nuove misure di accesso alle agevolazioni fiscali sui sussidi tecnici e informatici di comune reperibilità; rinviava, però, a un apposito decreto ministeriale, per individuarne le modalità operative, al fine di superare quelle attualmente in vigore, disciplinate dal DM del 14 marzo 1998, secondo cui, per ottenere l’IVA agevolata al 4 percento, era richiesto, unitamente al verbale di riconoscimento della disabilità, una “specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico e informatico e la menomazione (…) [motoria, visiva, uditiva o del linguaggio]”.
A questo scopo, il DM del 7 aprile 2021, entrato in vigore lo scorso 4 maggio, prevede all’art. 1, lett. a) che “Ai fini dell’applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producano copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”.
Detto Decreto stabilisce, in particolare, che i verbali collegiali INPS dovranno riportare, oltre alle voci relative al contrassegno disabili e alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA al 4 percento e detrazione IRPEF al 19 percento), anche una ulteriore voce, che faccia esclusivo riferimento al diritto alle agevolazioni sui sussidi tecnici e informatici, volti all’autonomia e all’autosufficienza. Conseguentemente, se prima spettava al medico specialista della azienda sanitaria locale il compito di certificare il collegamento funzionale fra prodotto e disabilità, ora tale incombenza spetterà alle Commissioni di accertamento ASL/INPS.
Sul punto, siamo ancora in attesa delle istruzioni operative dell’INPS che – con apposito messaggio – avrà modo di chiarire meglio le modalità applicative e la corrispondente dicitura, che verrà riportata a verbale. Tali novità, che dovranno essere inserite nella procedura informatica dell’INPS utilizzata anche dalle Commissioni ASL, richiederanno tempi, che non si prospettano brevi.
A ogni modo, per fugare alcune perplessità, precisiamo quanto segue:
1. nel caso in cui il verbale non riporti la corrispondente voce relativa alle agevolazioni IVA sui sussidi tecnici ed informatici (condizione riferita a tutti i verbali attualmente in vigore), la prescrizione autorizzativa potrà essere rilasciata direttamente dal medico curante, senza più l’obbligo di rivolgersi a un medico specialista della ASL. Viene, infatti, previsto alla lett. b) dell’art. 1 che: “I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente (…) sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale”.
2. Il suddetto DM non interessa gli ausili, le protesi e le ortesi riportati all’interno del Nomenclatore tariffario che restano a carico del Servizio Sanitario Nazionale e per i quali valgono le consuete modalità.
INPS, messaggio n. 1835 del 6 maggio 2021.
A decorrere dal 6 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove istruzioni operative per le visite di revisione, in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari.
L’INPS, a cui è demandata la competenza nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ha previsto che l’assenza a visita di revisione alla prima chiamata determinerà la sospensione provvisoria della prestazione economica, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di mancata presentazione a visita; ciò, in ogni caso, “a prescindere dall’esito della comunicazione postale”
Sul punto, potrebbero profilarsi gli estremi di un eccesso di potere decisionale, da parte dell’Istituto), oltre che una miriade di ricorsi da parte degli interessati.
Con apposita lettera abbiamo già segnalato al Ministro alle disabilità Erika Stefani la problematica, richiedendo l’applicazione corretta e legittima delle norme in vigore che prevedono la eventuale revoca della prestazione soltanto al termine del processo di revisione.
Il messaggio INPS del 6 maggio 2021, purtroppo, supera, infatti, le precedenti indicazioni del messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, secondo cui, invece, l’esito della spedizione della convocazione alla visita di revisione risultava rilevante; tant’è che l’Istituto di previdenza procedeva, ricorrendone le condizioni giustificative, a una seconda convocazione.
Secondo le nuove disposizioni, invece, l’interessato sottoposto a revisione, impossibilitato a presenziare alla prima chiamata a visita collegiale, avrà 90 giorni di tempo per fornire alla Sede INPS di riferimento una idonea giustificazione di natura amministrativa o sanitaria che verrà valutata senza che siano stati definiti e chiariti i criteri della “idoneità” della giustificazione stessa, lasciando quindi intravedere situazioni di ampia discrezionalità.
Infatti, solo se il motivo dell’assenza sarà ritenuto fondato da INPS, verrà disposta una seconda convocazione a visita collegiale, altrimenti l’Istituto procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità, a decorrere dalla data di revisione.
In buona sostanza, la revoca definitiva delle prestazioni Cat. INVCIV avverrà nelle seguenti ipotesi:
• mancato invio della giustificazione dell’assenza entro la scadenza dei 90 giorni dalla data della visita;
• valutazione negativa dell’idoneità della giustificazione da parte dell’INPS;
• assenza anche alla seconda convocazione.
Il provvedimento di revoca verrà spedito all’indirizzo dell’interessato.
Stanti dette condizioni, con l’auspicio che gli opportuni interventi possano portare a una modifica del provvedimento, riteniamo comunque essenziale fin da ora che le persone affette da cecità assoluta richiedano, in sede di visita collegiale di riconoscimento, che sia riportata a verbale la specifica voce relativa all’esonero dalle visite di revisione, tenuto conto del fatto che la cecità assoluta rientra, per legge, tra le patologie stabilizzate e ingravescenti, ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 (al punto 11), e che, pertanto, dà titolo a tale esonero.
In allegato, il testo sia del DM del 7 aprile 2021, che del messaggio INPS n. 1835 del 6 maggio 2021.
Il file .zip contenente il presente comunicato ed i relativi allegati può essere scaricato da qui
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