giovedì 3 febbraio 2022

Disability Card: cosa c’è da sapere (di Carlo Giacobini)

Agenzia Iura del 03/02/2022

Negli ultimi mesi è stata più volte annunciata l’emissione della Disability card, notizia che ha generato diffuse aspettative e richieste di chiarimenti da parte dei potenziali interessati, domande a cui non era ancora possibile fornire compiute risposte.

Il 23 dicembre scorso è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo oltre un anno dalla sua firma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa le regole per il rilascio e l’uso della Disability card, la Carta Europea della disabilità. A valle di questo decreto INPS ora può procedere a strutturare le modalità operative e i sistemi di rilascio. Ora, quindi, si possono formulare alcune indicazioni fondate appunto sul DPCM 6 novembre 2020 (pubblicato, come detto, il 23 dicembre 2021)

L’origine

La Carta Europea della disabilità ha origini remote. Era stata prevista dal regolamento UE 1381/2013 (art. 4, comma 1, lettera c) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 nell’ambito del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020». L’obiettivo raccomandato ai Paesi membri era l’introduzione di una tessera che permettesse l’accesso alle persone con disabilità a servizi e sostegni in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi della UE. Dopo una lunga fase di analisi e approfondimenti, anche l’Italia sta per concretizzare quella raccomandazione.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri era già stato firmato, come detto, nel novembre del 2020; per la pubblicazione è stata necessaria una istruttoria sul procedimento di rilascio e il necessario parere del Garante per la protezione dei dati personali formulato il 14 ottobre 2021.

Chi può avere la Disability card

La Carta, rilasciata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), attesta la condizione di disabilità e, in specifiche situazioni, l’indicazione della necessità di accompagnatore o di maggiore intensità di sostegno.

In Italia esistono differenti condizioni, definizioni e verbali di “disabilità”: le minorazioni civili, l’handicap ex legge 104/1992, le invalidità per lavoro, per servizio ecc.

Per il rilascio della Carta si riprende la “categorizzazione” elaborata nel 2013 dal DPCM 159 (allegato 3), quello che ha disciplinato l’ISEE e che in uno specifico allegato riconduce le differenti condizioni a tre categorie: la disabilità media, a disabilità grave, la non autosufficienza. A chiunque rientri in queste condizioni viene rilasciata la Disability card.

Vi rientrano – ad esempio – tutti gli invalidi civili con percentuale superiore al 67%; i ciechi assoluti, parziali, gli ipovedenti gravi, i sordi prelinguali, gli invalidi del lavoro con percentuale superiore al 50%, le persone con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), i minori con indennità di frequenza.

Non vi rientrano gli invalidi con percentuale inferiore al 67%, gli ipovedenti medio gravi e lievi, chi è stato riconosciuto disabile senza connotazione di gravità (art. 3 comma 1, legge 104/1992) a meno che non disponga di una certificazione di invalidità che ne dà diritto.

La necessità di accompagnatore o di maggiore intensità di sostegno viene indicata nella Carta in specifiche situazioni: i minori titolari di indennità di frequenza; i maggiorenni e i minori non autosufficienti (esempio tutti i titolari di indennità di accompagnamento invalidi e ciechi); i ciechi parziali, i sordi prelinguali.

Questa indicazione non c’è nel caso di invalidità parziale o anche al 100% senza indennità, anche se riconosciuti persone con handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

INPS recupera le informazioni dai propri archivi e quindi dai verbali di cui è in possesso ma anche dal “casellario” delle prestazioni assistenziali che eroga. Per gli invalidi sul lavoro incrocia le verifiche con INAIL.

Come si richiede la Disability card

Per ottenere la Disability card è necessario richiederla attraverso il sito INPS. Tecnicamente INPS dovrà attivare il sistema per la richiesta entro 60 giorni dell’entrata in vigore del decreto (fine febbraio 2022). Si tratta di un modulo telematico per richiedere l’emissione della Carta che può essere compilato dai diretti interessati anche appoggiandosi ad “associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico” (UICI, ENS, ANMIC, ANFFAS).

INPS predisporrà uno specifico modulo (accessibile secondo le previsioni del decreto) in cui inserire i dati necessari che sono:

a) nome e cognome;

b) codice fiscale;

c) domicilio digitale (email) della persona con disabilità o quello del suo tutore, curatore, procuratore o di altro rappresentante previsto dalla legge;

d) indirizzo di residenza;

e) indirizzo di spedizione;

f) numero di telefono fisso o cellulare.

Alla domanda telematica deve essere allegata, in formato elettronico, una foto in «formato tessera» del richiedente, verosimilmente con le stesse caratteristiche previste per la Carta d’identità.

Una richiesta aggiuntiva è richiesta nei casi in cui la persona sia residente in Valle d’Aosta o nelle Province autonome di Trento e Bolzano. In questi casi alla domanda telematica deve essere allegata idonea certificazione che attesti la condizione di disabilità.

Ricevuta la domanda, INPS verifica la corrispondenza dei dati forniti e le condizioni di disabilità. Una volta accertato il possesso dei requisiti, affida la produzione della Carta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e, attraverso un gestore esterno, provvede alla consegna della Carta al richiedente presso l’indirizzo di recapito indicato nella domanda entro sessanta giorni dalla richiesta.

Fino a quando è valida la Carta?

La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità e comunque per non più di dieci anni dal momento del rilascio. Ovviamente cessa di validità al momento del decesso del titolare.

La Carta può essere utilizzata esclusivamente dal titolare per ottenere le agevolazioni previste e non può essere ceduta a terzi

La Carta può essere revocata per uso improprio, per cessazione delle condizioni di disabilità, o per controlli successivi di INPS.

Una nuova Carta viene emessa nel caso in cui, dopo successive revisioni, mutino le condizioni di necessità di un accompagnatore o di sostegno intensivo. Ad esempio, un invalido parziale a cui, dopo una revisione, venga riconosciuta l’indennità di accompagnamento. Se, al contrario, viene riconosciuto solo il 100%, mantiene la Carta già rilasciata.

Nel caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può presentare nuova richiesta all’INPS che ne comporta l’annullamento automatico. Nei casi di furto o smarrimento è necessario allegare una copia della denuncia presentata alle autorità competenti.

A cosa servirà la Disability Card?

L’articolo 6 del decreto di regolazione lo dice chiaramente: “La Carta consente l’accesso agevolato a beni e/o servizi.”, ma aggiunge “2. Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa.”

I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendola, senza ulteriori formalità o richieste (ad esempio presentare i verbali di invalidità) da parte delle amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della titolarità della Carta.

Materialmente potrà essere verificato il corso di validità della Carta usando il QR code presente nel retro della stessa. Il QR Code al momento è previsto solo per queste finalità.

Riassumendo: al momento la Carta non può essere utilizzata al di fuori delle convenzioni, ad esempio per accedere ad altre prestazioni, agevolazioni o servizi per i quali non vi sia una convenzione. Il successo della Carta risiede quindi nel numero e nella diffusione delle convenzioni su cui al momento non vi sono ancora notizie significative.

Oltre alla Disability card

Merita a questo punto di ricordare che già nell’ottobre 2020 INPS ha implementato il sistema di QR Code dell’Invalidità Civile per tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.

Il codice QR (quick-response) è un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili e interpretabili da dispositivi mobili (smartphone android, iphone, tablet android e ipad). La lettura avviene grazie ad apposite applicazioni tra cui “Inps Mobile”, usata per l’accesso ai servizi informatici dell’Istituto da dispositivi mobili.

Questo QR Code può essere usato per attestare in tempo reale lo stato di invalidità e accedere così alle agevolazioni previste dalla normativa vigente in materia di invalidità civile, nonché agli eventuali benefici erogati da soggetti esercenti (sconti, esenzioni, accessi preferenziali, servizi di assistenza, sgravi fiscali ecc.). Ad esempio può essere usato per l’accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli o per la richiesta del CUDE (contrassegno disabili), sempre che nel verbale originale ci siano le relative voci.

Per ottenere il QR Code è sufficiente usare l’apposito servizio online disponibile sul sito www.inps.it, dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali: PIN, SPID, CNS o CIE.

Il QR Code viene generato in tempo reale ed è immediatamente disponibile in formato PDF per essere stampato, inviato o salvato sul proprio computer o dispositivo mobile.

Il limite del QR Code è che questo può essere generato solo su verbali presenti negli archivi dell’INPS. Quindi non è possibile (per ora almeno) per le situazioni definite con ricorso o per verbali datati non presenti negli archivi INPS o ancora per gli invalidi per servizio, lavoro ecc.

Come si usa il QR Code?

L’erogatore del beneficio o dell’agevolazione può verificare in tempo reale la sussistenza dello stato di invalidità leggendo il QR Code tramite un normale lettore, presente ormai in tutti i dispositivi mobili di ultima generazione. È sufficiente infatti inquadrare il codice per richiamare il servizio online di verifica che si apre all’interno del browser integrato nel dispositivo mobile dell’operatore dell’erogatore del beneficio. Il servizio richiede all’operatore l’inserimento del codice fiscale dell’interessato per verificare la corrispondenza dello stesso con i dati presenti nel QR Code e negli archivi dell’Istituto.

In tempo reale il sistema restituisce il cosiddetto esito di primo livello sempre che la persona sia effettivamente invalida civile o titolare della certificazione di handicap (legge 104).

In realtà l’esito di primo livello non fornisce dettagliate informazioni sull’interessato; segnala se rientra in una delle seguenti categorie (sempre che i dati ci siano nel sistema):

- invalido con giudizio superiore o uguale al 34%;

- minore invalido;

- titolare di indennità di accompagnamento;

- cecità parziale o assoluta;

- sordità;

– titolare di legge n. 104/1992 (art. 3, comma 1 / Art. 3, comma 3).

Queste informazioni, come noto, non sono sempre sufficienti per accedere ad agevolazioni e benefici.

In questo caso l’operatore che li vorrebbe applicare deve attivare l’esito di secondo livello che restituisce più dettagli sull’utente con disabile, sempre che ci siano nel sistema INPS.

Per ottenere l’esito di secondo livello l’operatore deve richiederlo al sistema, prima autenticandosi come privato al sistema INPS e poi dando conferma all’invio di un codice OTP via SMS al numero di cellulare che l’interessato (la persona con disabilità) ha indicato nei propri contatti. Il codice OTP è generalmente nient’altro che una serie di numeri.

Il codice OTP viene quindi inviato al cellulare della persona con disabilità; questa lo fornisce all’operatore che a quel punto rientra nel sistema e ottiene l’esito di secondo livello.

Nell’esito di secondo livello si trovano i dettagli: il giudizio sanitario (no anamnesi o diagnosi) e il grado di invalidità relativo allo stato di invalidità dell’interessato con l’eventuale percentuale, oltre alle cosiddette “voci fiscali” (quelle previste dall’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

L’esito di secondo livello recupera i dati dai verbali presenti nel sistema INPS. Se i dati non ci sono non li genera. (Carlo Giacobini, Direttore dell’Agenzia Iura)

Per approfondimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020;

- Parere del Garante per la protezione dei dati personali, 14 ottobre 2021;

- Messaggio INPS 30 ottobre 2020, n. 4019 “Rilascio sistema QR Code per i verbali di invalidità civile”;

- Generazione QR-Code invalidi civili per attestazione status su sito INPS;

- Il QR Code per invalidità civile (video tutorial di INPS);

- Video Pillola n. 7 – Il QR Code dell’invalidità civile (video tutorial di INPS in LIS).

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