Comunicato della Sede Centrale UICI n. 57/2020
Con propria circolare n. 44, l’INPS ha emanato le prime istruzioni operative per la fruizione del Bonus per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come indicato di seguito.
Le previsioni degli articoli 23 e 25 del decreto-legge citato riguardano il comparto dei lavoratori del settore privato, gli iscritti alla Gestione separata e gli autonomi anche non iscritti all’INPS. Inoltre, le medesime misure di sostegno sono estese al comparto dei lavoratori impiegati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato e per il personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico, attualmente impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento agli appartenenti alle seguenti categorie:
• medici;
• infermieri;
• tecnici di laboratorio biomedico;
• tecnici di radiologia medica;
• operatori sociosanitari.
I soggetti sopra menzionati hanno diritto a fruire di un bonus per l’assistenza e la sorveglianza dei minori, per i figli di età non superiore a dodici anni e in alternativa allo specifico congedo di quindici giorni.
Il beneficio spetta, con importi complessivi fino a 600 euro, ovvero fino a 1.000 euro a seconda dei casi, sulla base delle modalità operative stabilite dall’INPS, a cui deve essere presentata apposita domanda.
Sulla base delle domande che saranno pervenute, in ordine cronologico, l’INPS attiverà il monitoraggio e comunicherà l’accoglimento dell’istanza fino all’esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.
Le misure trovano applicazione, limitatamente all’anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, data in cui è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a opera del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, e per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
La prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc. o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
Nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età previsto dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.
Esempio: con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 Euro.
Il beneficio per servizi di baby-sitting compete in linea generale ai “genitori” del minore. Pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Per consentire all’INPS le verifiche del caso e al fine di evitare casi di doppi pagamenti della prestazione, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituto effettuerà controlli sulla veridicità e completezza dei dati autodichiarati.
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020.
Da notare che il predetto limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Le agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore.
La domanda va presentata secondo una delle seguenti modalità:
• APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”;
• CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
• PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Per fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore dovranno preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:
• direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali;
• avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
• tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
Occorre seguire con cura le istruzioni indicate anche per la cosiddetta “appropriazione telematica” del bonus erogato che ne consentirà la fruizione.
In allegato, estratto della Circolare INPS con il dettaglio delle indicazioni fornite.
Il file contenente il presente comunicato ed il relativo allegato è scaricabile da qui
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