Comunicato della Sede Centrale UICI n. 30/2021
Facciamo il punto sulle ultime novità provenienti dall’INPS e, sul piano normativo, dalla decretazione d’urgenza, che interessano sia i lavoratori con disabilità, sia i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave.
Lavoratori dipendenti: nuovo congedo parentale Covid-19, prorogato fino al 30 giugno 2021 (INPS, messaggio n. 1276 del 25/03/2021, all 1). Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo parentale per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali. Il nuovo congedo è indennizzato al 50 per cento della retribuzione e spetta ai genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14. Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/1992), non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.
Per la domanda del congedo, si avvisa che i genitori lavoratori dipendenti privati, i quali, solitamente, si avvalgono dei canali telematici INPS per la presentazione delle domande di permessi e/o congedi, dovranno, al momento, formalizzare la richiesta direttamente al datore di lavoro, perché l’INPS non ha ancora rilasciato il nuovo sistema per la presentazione delle domande. È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS. Sul punto, l’Ente previdenziale diramerà un nuovo messaggio.
I genitori lavoratori dipendenti pubblici, invece, continueranno a presentare la domanda di congedo direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le consuete indicazioni.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa (assenza assimilabile all’aspettativa dal lavoro), per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all’INPS.
Lavoratori fragili (Decreto “Sostegni”). L’art. 15 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, estende fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili dal Decreto “Cura Italia”. In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati) con immunodeficienze, affetti da patologie oncologiche e/o da disabilità grave di svolgere l’attività in modalità di lavoro agile.
Viene prorogata fino al 30 giugno 2021, per i dipendenti pubblici e privati, l’equiparazione delle assenze dal lavoro al ricovero ospedaliero (art. 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18). Viene, altresì, confermato che tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. E, ancora, che in questi casi agli interessati spetterà una indennità sostitutiva corrisposta dall’INPS, di importo inferiore rispetto alla ordinaria retribuzione del datore di lavoro, secondo le modalità indicate nel messaggio 2584 del 24/06/2020 (all. 2).
Sotto quest’ultimo aspetto, tenuto conto dell’importo più basso dell’indennità sostitutiva rispetto allo stipendio, rinnoviamo l’invito a far uso dell’assenza per malattia equiparata al ricovero ospedaliero solo in caso di effettiva necessità.
L’art. 34 del Decreto “Sostegni” istituisce un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”. Occorrerà attendere uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per conoscere meglio i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse a disposizione (per il 2021, si parla di una dotazione di 100 milioni di Euro), volte a finanziare progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.
Permessi assistenziali legge n. 104/1992 (art. 3 e 6) e lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Nuove istruzioni (INPS, circolare n. 45 del 19/03/2021, all. 3). Con questa circolare, l’INPS fornisce nuove indicazioni relative al riproporzionamento della durata dei permessi fruiti da lavoratori dipendenti in part-time verticale o misto alla luce degli orientamenti della Corte di Cassazione, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50 percento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro; ciò vale per i permessi L. 104/92 a giorni (3 giorni al mese) e per quelli a ore (2 ore al giorno).
L’Ente previdenziale conferma, altresì, le disposizioni fornite al par. 2 del messaggio n. 3114/2018 sia per il part-time orizzontale sia per il part-time verticale e di tipo misto fino al 50 percento. Pertanto, i tre giorni al mese o le due ore giornaliere di permesso non andranno riproporzionati in caso di part-time orizzontale; lo saranno per il part-time verticale o misto secondo il calcolo riportato nel messaggio prima indicato.
Il file .zip contenente il presente comunicato ed i relativi allegati può essere scaricato tramite il seguente url:
http://www.uiciechi.it/archivio/circolari/2021/04/COMUNICATO%2030.zip
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