Superando del 18/08/2021
Un provvedimento emanato in luglio dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ed entrato in vigore dal 15 agosto, impone a tutte le compagnie aeree operanti in Italia, sin dalla fase di prenotazione e acquisto del biglietto aereo, di garantire alle persone con disabilità o con ridotta mobilità assistite da un accompagnatore l’assegnazione di posti vicini all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo e nella medesima classe. Laddove non sia possibile, i passeggeri devono essere seduti nella stessa fila di sedili o a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.
Tramite una Disposizione del proprio Direttore Generale, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) è intervenuta nel luglio scorso sulla questione dei viaggi in aereo per minori e persone con disabilità e mobilità ridotta quando essi sono accompagnati e richiedono l’assegnazione di posti vicini.
In sostanza il provvedimento impone a tutte le compagnie aeree operanti in Italia, sin dalla fase di prenotazione e acquisto del biglietto aereo, di garantire ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nonché alle persone con disabilità o con ridotta mobilità assistite da un accompagnatore, l’assegnazione di posti vicini ai genitori o all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo e nella medesima classe. Laddove ciò non sia possibile, i passeggeri devono essere seduti nella stessa fila di sedili o a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.
L’ENAC, inoltre, ha stabilito anche la ripetizione delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i viaggi effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento, così come le somme versate per viaggi già acquistati e non ancora effettuati sempre alla data di entrata in vigore della Disposizione.
In caso di accertata violazione, l’Ente, come si legge all’articolo 4 della Disposizione, «procederà alla irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 7 del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 sulla precedenza ed assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati».
Quell’articolo 7 del Decreto Legislativo citato prevede, va ricordato «una sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila».
Tale Disposizione dell’ENAC avrebbe dovuto originariamente entrare in vigore sin dal 27 luglio, ma un’istanza cautelare avanzata dalla compagnia Ryanair, accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, ne ha fatto slittare l’avvio al 15 agosto scorso. (S.B.)
Ringraziamo per la segnalazione l’Ufficio Stampa dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).
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