Il Sole 24 Ore del 04-03-2019
Il Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro con sentenza 236 del 18 febbraio 2019 ha accolto il ricorso presentato da una docente di scuola secondaria superiore che aveva richiesto il riconoscimento - negato dalla Pa - del periodo di congedo straordinario usufruito per l'assistenza al familiare (figlio) disabile nel computo dell'anzianità di servizio valevole ai fini della progressione economica di carriera.
Le modalità di fruizione del periodo di congedo per l'assistenza da parte del dipendente pubblico al figlio riconosciuto in situazione di handicap grave è disciplinata dal Dlgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
In particolare l'articolo 42 prevede che "5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa (...) 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, numero 53 (10)".
La disposizione è stata interpretata dall'amministrazione finanziaria sulla scorta della circolare del 15 gennaio 2013 del dipartimento della Funzione pubblica nel senso che tali periodi, retribuiti mediante il pagamento di un'indennità ed esclusi dal computo di ferie, tredicesima e Tfr, non potessero essere calcolati ai fini dell'anzianità di servizio utile per la progressione in carriera perché a tali fini erano da ritenersi utili solo i periodi di svolgimento effettivo dell'attività lavorativa.
Detta interpretazione non è stata ritenuta convincente dal Tribunale sannita che ne ha condivisibilmente evidenziato i profili di criticità alla luce dei principi di solidarietà, uguaglianza e di tutela dei lavoratori sanciti dagli articoli 2,3 e 38 della Costituzione; nonché di quelli previsti dalla normativa sovranazionale posti a presidio dei diritti delle persone con disabilità.
Il Giudice del lavoro – Claudia Chiariotti – ricorda, tra l'altro, che la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, numero 18, prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti dei soggetti riconosciuti in stato di handicap grave.
Ne consegue che: "Ragioni di coerenza con la funzione dei permessi e con i principi indicati impongono quindi di dare della norma un'interpretazione maggiormente idonea ad evitare che la fruizione di tali permessi abbia incidenza sull'ammontare della retribuzione ed aggravare la situazione economica dei congiunti del portatore di handicap, così disincentivandosi l'utilizzazione del permesso stesso".
Il Tribunale di Benevento ha, pertanto, condannato l'amministrazione finanziaria e quella scolastica, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a rettificare i decreti di ricostruzione di carriera relativi alla ricorrente imponendo di considerare nel calcolo del periodo utile alla progressione economica anche quello usufruito a titolo di congedo straordinario per l'assistenza al figlio disabile oltre che a restituire le somme ingiustamente recuperate per effetto dei predetti provvedimenti.
La sentenza del Tribunale sannita restituisce alla normativa un'interpretazione pienamente rispondente ai valori costituzionali su cui è fondato il nostro ordinamento e costituisce un primo e prezioso precedente in materia estendibile a tutti i settori del comparto pubblico.
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