giovedì 20 giugno 2019

Insegnante di sostegno, sì alla anzianità pre-ruolo anche in assenza di specializzazione

Il Sole 24 Ore del 20.06.2019

Agli effetti della ricostruzione della carriera, il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato dai docenti con il possesso del titolo di studio prescritto è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno, anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione. A tale conclusione è giunta la Sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 16174, depositata ieri, che ha fornito una lettura coordinata dell'articolo 485 comma 6 del Dlgs 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione) e dell'articolo 7 comma 2 della legge 124/1999 (Disposizioni in materia di personale scolastico), dirimendo un contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto.

La vicenda.

All'origine della questione c'è la ricostruzione dell'anzianità di servizio di una docente, alla quale in un primo momento erano stati riconosciuti nove anni di pre-ruolo e in seguito soltanto cinque, con relativa domanda di restituzione di indebito da parte del Miur. Al centro della disputa vi era l'esatta portata applicativa delle norme relative alla riconoscibilità del servizio non di ruolo prestato su posti di sostegno da insegnante privo del titolo di specializzazione in anni scolastici antecedenti all'entrata in vigore della legge 124/1999. Sul punto vi era un orientamento della giurisprudenza amministrativa che consentiva la valutazione del servizio pre-ruolo sui posti di sostegno soltanto se il docente era in possesso del titolo di specializzazione, visto il carattere innovativo della norma di cui all'articolo 7 comma 2 della legge 124/1999

La decisione.

Ebbene, dopo un lungo excursus sull'evoluzione della disciplina dell'insegnamento di sostegno e sulla normativa in tema di disabilità, la Cassazione fuga ogni dubbio sule diverse letture fornite dalla giurisprudenza ed estende il tenore letterale della norma anche ai periodi antecedenti, in quanto le novelle legislative del 1994 hanno "reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo".

Per i giudici di legittimità, in sostanza, l'unica condizione imprescindibile per il riconoscimento è il possesso del titolo di studio e non anche il titolo di specializzazione, trovando tale previsione giustificazione nella "particolarità della funzione docente affidata all'insegnante di sostegno". D'altra parte, precisa il Collegio, una diversa lettura finirebbe "per introdurre una disparità di trattamento fra situazioni che non presentano alcun profilo di diversità quanto all'aspetto che le qualifica, ossia l'essere l'attività resa in difetto di titolo specializzante".

di Andrea Alberto Moramarco

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