lunedì 24 giugno 2019

La partecipazione delle donne con disabilità a tutti i processi decisionali, di Simona Lancioni

Superando.it del 24.06.2019

Nel “Commento Generale n. 7” del Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, in tema di partecipazione delle persone con disabilità all’implementazione e al monitoraggio della Convenzione ONU, la questione del genere connesso alla disabilità viene posta costantemente, in relazione a molti aspetti considerati. «Ricordando – scrive Simona Lancioni – la sostanziale assenza in Italia di politiche specificamente rivolte alle donne con disabilità, diventa chiara l’importanza di un documento che sottolinea il valore irrinunciabile della partecipazione delle stesse ai processi decisionali».

Un pregiudizio ancora molto radicato ritiene che la prospettiva di genere si applichi solo quando si tratta di questioni tipicamente femminili. Si parla di maternità o di ginecologia? Difficile non chiedersi cosa ne pensano le donne. Se invece si parla di temi più trasversali, riguardanti sia gli uomini che le donne, come, ad esempio, la partecipazione alla vita della comunità, e, più in generale, ai processi decisionali, «cosa ne pensano le donne?» diventa una domanda poco scontata, per alcuni impertinente, per altri inopportuna o, ancora, inadeguata e pretestuosa.

Accade anche nel mondo della disabilità, dove la questione di genere – ammesso che le stesse donne con disabilità si ricordino di porla – viene evocata solo in relazione al corpo delle donne, a questioni estetiche (come se solo alle donne fosse richiesto di occuparsi del proprio aspetto), alla violenza di genere, alla maternità e ai servizi sanitari specificamente femminili (ginecologia e ostetricia).

In questo contesto, che denota un approccio riduttivo e parziale alle questioni della disabilità al femminile, si distinguono e splendono come il sole i pronunciamenti del Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ovvero l’organismo deputato a vigilare sull’applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità negli Stati che l’hanno ratificata, tra i quali, com’è ben noto, figura anche l’Italia (Legge 18/09).

Qualche tempo fa, infatti, è stata resa pubblica la traduzione in italiano del Commento Generale n. 7 sulla partecipazione delle persone con disabilità, inclusi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nella implementazione e nel monitoraggio della Convenzione, prodotto appunto dal Comitato ONU nel 2018 [se ne legga ampiamente anche sulle nostre pagine, N.d.R.].

Tale traduzione, sebbene non ancora ufficiale, è stata curata da Luisella Bosisio Fazzi, componente del Comitato di Redazione del FID (Forum Italiano sulla Disabilità) e Sara Carnovali, dottoressa di ricerca in Diritto Costituzionale, e autrice di diverse pubblicazioni scientifiche in tema di diritti delle persone con disabilità, tra le quali Il corpo delle donne con disabilità. Analisi giuridica intersezionale su violenza, sessualità e diritti riproduttivi” (Aracne, 2018), opera della quale abbiamo già avuto modo di occuparci su queste stesse pagine.

Ebbene, possiamo convenire che il coinvolgimento delle persone con disabilità nell’implementazione e nel monitoraggio della Convenzione ONU non sia un argomento tipicamente femminile, ma ciò nonostante nel Commento Generale n. 7 la questione del genere connesso alla disabilità è posta con costanza e meticolosità in relazione a molti aspetti considerati nel testo. Vediamo meglio come è stata trattata.

Col Commento Generale n. 7 il Comitato ONU ha voluto chiarire gli obblighi degli Stati Parti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 3 («Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative») e 33, paragrafo 3 («La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio»), della Convenzione, nonché rispetto alla loro implementazione.

Dopo avere enumerato, nell’Introduzione, i vari documenti sui diritti umani che concordano nel riconoscere la partecipazione quale principio e diritto umano, il Comitato ONU specifica che «le organizzazioni di donne con disabilità, di minori con disabilità e di persone che vivono con HIV/AIDS sono organizzazioni di persone con disabilità ai sensi della Convenzione» (punto 11) e, in quanto tali, vanno coinvolte nei processi decisionali [grassetti nostri in questa e in tutte le successive citazioni, N.d.R.].

Poco più avanti (punto 12, lettera E), tra i diversi tipi di organizzazioni di persone con disabilità individuati dallo stesso Comitato come soggetti da coinvolgere nei processi decisionali, vengono annoverate anche le «organizzazioni di donne e minori con disabilità, che rappresentino donne e minori con disabilità come un gruppo eterogeneo. La diversità di donne e minori con disabilità deve includere tutti i tipi di menomazioni. Garantire la partecipazione di donne e minori con disabilità è indispensabile nelle consultazioni che affrontano questioni specifiche che riguardano esclusivamente o in modo sproporzionato le donne e le minori con disabilità, nonché le questioni relative alle donne e alle minori in generale, quali le politiche per l’eguaglianza di genere».

Il divieto di discriminazione sulla base del sesso, del genere e anche di orientamento sessuale è espressamente richiamato al punto 16: «Il diritto di partecipare alle consultazioni, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, deve essere riconosciuto su base paritaria per tutte le persone con disabilità, indipendentemente, ad esempio, dal loro orientamento sessuale e dall’identità di genere. Gli Stati Parti devono adottare un quadro globale di contrasto alle discriminazioni per garantire i diritti e le libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità, e abrogare le leggi che criminalizzano individui o organizzazioni di persone con disabilità in base a sesso, genere o stato sociale dei loro membri e negano loro i diritti di partecipazione alla vita pubblica e politica».

Un altro richiamo alle organizzazioni di donne si trova al punto 42: «Nelle sue osservazioni conclusive, il Comitato ha ricordato agli Stati Parti il loro dovere di consultare con attenzione e tempestivamente, nonché coinvolgere attivamente, le persone con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, comprese quelle che rappresentano donne e minori con disabilità, nello sviluppo e nell’implementazione di legislazioni e politiche di attuazione della Convenzione e in altri processi decisionali».

Molto chiaro, quindi, risulta l’enunciato, nell’individuare tra gli obblighi degli Stati Parti anche i seguenti: «Gli Stati Parti devono garantire la stretta consultazione ed il coinvolgimento attivo delle organizzazioni di persone con disabilità, che rappresentino tutte le persone con disabilità, includendo ma non essendo limitate a donne, persone anziane, minori, coloro che richiedono alti livelli di sostegno, vittime di mine antiuomo, migranti, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni, persone senza documenti e apolidi, persone con disabilità psicosociali reali o percepite, persone con disabilità intellettive, persone con funzionamento neuroatipico, inclusi coloro con autismo o demenza, persone con albinismo, danni fisici permanenti, dolore cronico, lebbra, nonché menomazioni visive e persone che sono sorde, sordocieche o con diverse disabilità uditive e/o coloro che vivono con HIV/AIDS. L’obbligo degli Stati Parti di coinvolgere le organizzazioni di persone con disabilità comprende anche le persone con disabilità con uno specifico orientamento sessuale e/o identità di genere, persone con disabilità intersessuali, nonché persone con disabilità appartenenti a popoli indigeni, a minoranze nazionali, etniche, minoranze religiose o linguistiche, e coloro che vivono in zone rurali» (punto 50).

Affinché il coinvolgimento non sia solo formale, il Comitato ONU raccomanda che gli Stati Parti adottino criteri per allocare fondi per la consultazione anche attraverso «lo stanziamento di fondi specifici per le organizzazioni di donne con disabilità e di minori con disabilità per consentire la loro piena ed effettiva partecipazione al processo di elaborazione, sviluppo e implementazione di leggi e politiche e all’attività di monitoraggio» (punto 61, lettera C).
Totalmente dedicati alle donne con disabilità sono poi gli enunciati contenuti nei punti 72 e 73. Vediamoli uno dopo l’altro.

«72. L’articolo 6 della Convenzione richiede misure per garantire il pieno sviluppo, il progresso e l’empowerment di donne e ragazze con disabilità. Gli Stati Parti devono incoraggiare e facilitare la creazione di organizzazioni di donne e ragazze con disabilità, quale ad esempio un meccanismo che consenta la loro partecipazione alla vita pubblica, su base di eguaglianza con gli uomini con disabilità, attraverso le proprie organizzazioni. Gli Stati Parti devono riconoscere il diritto delle donne con disabilità di rappresentare ed organizzare se stesse e facilitare il loro effettivo coinvolgimento mediante approfondite consultazioni ai sensi degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3. Le donne e le ragazze con disabilità devono anche essere incluse su base di eguaglianza in tutte le articolazioni e strutture del quadro di implementazione e monitoraggio indipendente. Tutti gli organismi di consultazione, i meccanismi e le procedure devono essere specifici per la disabilità [disability-specific, N.d.R.], inclusivi e garantire l’eguaglianza di genere».

«73. Le donne con disabilità devono essere parte della leadership delle organizzazioni di persone con disabilità su base di eguaglianza con gli uomini con disabilità e acquisire spazio e potere all’interno delle organizzazioni ombrello di persone con disabilità attraverso rappresentanza paritaria, comitati di donne, programmi di empowerment, etc. Gli Stati Parti devono assicurare la partecipazione delle donne con disabilità, incluse le donne che sono sottoposte a qualsiasi forma di tutela o istituzionalizzate, come prerequisito nella progettazione, nell’implementazione e nel monitoraggio di tutte le misure che hanno un impatto sulle loro vite. Le donne con disabilità devono essere in grado di partecipare ai processi decisionali che affrontano questioni che hanno un impatto esclusivo o sproporzionato su loro stesse, nonché sui diritti delle donne e sulle politiche sulla parità di genere in generale, ad esempio le politiche su salute e diritti sessuali e riproduttivi e su tutte le forme di violenza di genere contro le donne».

Il tema del genere viene riproposto anche in relazione alle situazioni di rischio e alle emergenze umanitarie. Si legge infatti al punto 78: «In situazioni di rischio ed emergenze umanitarie (articolo 11), è importante che gli Stati Parti e gli operatori umanitari garantiscano la partecipazione attiva ed il coordinamento nonché una concertazione significativa con le organizzazioni di persone con disabilità, incluse quelle che a tutti i livelli rappresentano donne, uomini e minori con disabilità di tutte le età».

Né poteva mancare un riferimento alle donne in tema di lavoro: l’adozione di tutte le politiche relative al diritto delle persone con disabilità al lavoro e all’occupazione (articolo 27) deve essere posta in essere con la consultazione e il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. Tali politiche devono cercare di garantire, tra le altre cose, anche «pari opportunità ed eguaglianza di genere» (punto 86).

Anche nella realizzazione del diritto ad adeguati standard di vita e di protezione sociale (articolo 28), «gli Stati Parti devono, in particolare, cercare di impegnarsi con le organizzazioni di persone con disabilità e con le persone con disabilità che sono disoccupate, che non hanno un reddito fisso o che non possono lavorare a causa della conseguente perdita di agevolazioni o indennità, che vivono in zone rurali o remote, nonché popolazioni indigene, donne e persone anziane» (punto 87).

Infine, per assicurare la piena attuazione degli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafo 3, gli Stati Parti devono, tra l’altro, adottare le seguenti misure: «Garantire e sostenere la partecipazione delle persone con disabilità attraverso organizzazioni di persone con disabilità, che riflettano l’ampia diversità di background, tra cui nascita e stato di salute, età, razza, sesso, lingua, nazionalità, origine etnica, indigena o sociale, orientamento sessuale e identità di genere, variazione intersessuale, appartenenza religiosa e politica, status di migrante, gruppi di minorazioni o altri status; […] Collaborare con le organizzazioni di persone con disabilità che rappresentano donne e ragazze con disabilità e assicurare la loro diretta partecipazione a tutti i processi di decisione pubblica in un ambiente sicuro, con particolare riferimento allo sviluppo di politiche concernenti i diritti delle donne e l’eguaglianza di genere, nonché la violenza di genere contro le donne, tra cui la violenza sessuale e gli abusi; […] Consultare e coinvolgere attivamente le persone con disabilità, inclusi i minori e le donne con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, nella progettazione, nell’esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei processi decisionali pubblici a tutti i livelli, soprattutto nelle materie che li riguardano, anche in situazioni di rischio e in emergenze umanitarie, fornendo loro scadenze ragionevoli e realistiche nell’esprimere le loro opinioni nonché finanziamenti adeguati e sostegno» (punto 94, lettere G, H e I).

Il Commento Generale n. 7 non è specificamente rivolto all’Italia, ma se consideriamo la sostanziale assenza, nel nostro Paese, di politiche specificamente volte a garantire il pieno godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e delle ragazze con disabilità – assenza ben esplicitata nei richiami formulati dallo stesso Comitato ONU, nel 2016, nelle Osservazioni Conclusive al primo rapporto dell’Italia sull’applicazione della Convenzione ONU – allora diventa subito chiara l’importanza di un documento che mette in luce il valore irrinunciabile della partecipazione delle donne con disabilità ai processi decisionali.

Nel sollevare le questioni poste dall’intersezione delle variabili del genere e della disabilità spesso si fatica a trovare ascolto e a venir presi/e sul serio. Ma un pronunciamento del Comitato ONU, la cui autorevolezza è fuori discussione, dovrebbe indurre anche i/le più refrattari/e a cambiare atteggiamento, comprendendo, finalmente, che le donne con disabilità sono esposte a discriminazione multipla, e che l’unico modo per contrastarla consiste nel predisporre politiche mirate. Politiche mirate tra le quali garantire la partecipazione delle donne con disabilità ai processi decisionali, occupa un posto di indiscutibile rilievo.

* Simona Lancioni,

Responsabile di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli, Peccioli (Pisa), nel cui sito il presente approfondimento è già apparso. Viene qui ripreso – con minimi riadattamenti al diverso contenitore – per gentile concessione.


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