Superando del 07/07/2021
Dopo la Sentenza prodotta lo scorso anno dalla Corte d’Appello di Venezia – che dopo una lunga battaglia giudiziaria aveva condannato il Comune di Belluno e la Società di gestione della scala mobile che porta al centro storico della città, per discriminazione nei confronti di quelle persone con disabilità visiva accompagnate dai loro cani guida, alle quali era stato vietato di accedere a quella stessa scala mobile -, anche il Tribunale di Treviso ha sentenziato in modo analogo. La parola, per una decisione definitiva, passerà ora alla Corte di Cassazione.
BBELLUNO. È una storia molto lunga, quella incominciata a Belluno nel 2015, che forse qualche Lettore o Lettrice di «Superando.it» ha voluto seguire, con pazienza, anche sulle pagine del nostro giornale, visto che l’abbiamo raccontata passo dopo passo, non sempre raccogliendo l’approvazione dell’Ente Locale coinvolto.
Ricapitolando rapidamente l’accaduto, era successo in sostanza che alcune persone con disabilità visiva, accompagnate dal proprio cane guida, si erano visto negare l’accesso alla scala mobile di Lambioi, che porta al centro storico di Belluno, di fronte a un cartello indicatore di divieto, recante la scritta Inclusi i cani guida.
Il momento più “caldo” si era avuto esattamente il 9 maggio 2015, quando un cospicuo gruppo di persone, provenienti da varie città d’Italia, si erano recate con i loro cani guida ai piedi di quella stessa scala mobile, chiedendo di salire, nel rispetto delle Leggi, e con l’intento dimostrativo «di far vedere che gli animali sono perfettamente in grado di prendere le scale mobili in tutta sicurezza, oltre che per rivendicare la libertà di movimento e il rispetto della dignità». Ciò aveva portato al blocco dell’impianto, da parte della Società Bellunum che lo gestiva, e anche all’arrivo della Polizia, lasciando le persone momentaneamente bloccate sulla scala mobile, senza la possibilità di salire né di scendere in sicurezza e lasciando anche in sospeso la situazione, tra polemiche varie e preannunciate azioni legali.
Dal canto nostro avevamo ricordato in più occasioni che quel divieto si collocava in palese violazione delle Leggi vigenti (Legge 37/74, aggiornata dalla Legge 60/06), che obbligano ad accogliere i cani guida in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico.
Le persone coinvolte, dunque – e discriminate, aggiungiamo – avevano presentato una denuncia agli organi competenti, basata anche sulla violazione di un’ulteriore norma, quella Legge 67/06 che vieta ogni tipo di discriminazione contro le persone con disabilità. In prima istanza, però, il Tribunale di Belluno aveva rigettato il tutto.
Dopo anni di battaglie legali, finalmente, si era arrivati lo scorso anno a una svolta positiva, quando con la Sentenza n. 1146/20 del 28 aprile, la IV Sezione Civile della Corte d’Appello di Venezia, aveva accolto tutte le istanze presentate dalle persone con disabilità visiva, condannando il Comune di Belluno e la Società Bellunum al risarcimento del danno morale subito, nonché alla cessazione delle condotte discriminatorie nei loro confronti.
«Si tratta di una Sentenza importantissima – aveva commentato per l’occasione Chiara Frare, legale patrocinante -, di un grande passo in avanti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni. Se infatti il danno risarcibile, come in questo caso, si configura per una lesione anche solo potenziale della sfera di diritto del disabile, è evidente che siamo di fronte ad una prova del danno in re ipsa [“nella stessa natura della cosa”, N.d.R.], certamente liquidabile, come nel caso in esame, in via equitativa».
Riferendosi poi alla Legge 67/06, Frare ne aveva voluto sottolineare l’importanza, parlando di «uno strumento di tutela potente per situazioni di questo tipo, che deve però essere più conosciuto e pubblicizzato e soprattutto applicato secondo buon senso e secondo i princìpi che la legge stessa intende tutelare, vale a dire il diritto per le persone con disabilità di non essere discriminate rispetto agli altri, proprio in ragione della propria disabilità».
Palese, ovviamente, era stata la soddisfazione delle persone con disabilità visiva – condivisa pienamente anche dal nostro giornale – ovvero di coloro che in quei giorni del 2015 erano stati bloccati davanti o addirittura sui gradini di quelle scale mobili. «Tutti noi – avevano affermato – siamo appagati dal risultato ottenuto, poiché quel giorno, assieme ai nostri cani guida, ci siamo ritrovati a subire su quelle scale mobili un’umiliazione e una discriminazione, in quanto persone con disabilità visiva che hanno scelto un cane guida come ausilio per la propria libertà di vivere autonomamente. Questa Sentenza rappresenta un importante traguardo contro la lotta alle discriminazioni».
Tutto finito, dunque? Niente affatto, se è vero che per il Comune di Belluno è arrivata alla fine di maggio una nuova condanna, questa volta dal Tribunale di Treviso al quale la Corte d’Appello di Venezia aveva assegnato la competenza territoriale in riferimento a una delle donne con disabilità visiva di quel gruppo del 2015, residente appunto in provincia di Treviso.
Il Foro di Treviso, dunque, come già lo scorso anno la Corte d’Appello di Venezia, ha giudicato come discriminatori gli atti compiuti nel 2015 dal Comune bellunese e dalla Società Bellunum, condannandoli entrambi a un risarcimento di 500 euro, oltre al pagamento delle spese processuali e alla pubblicazione a spese del Comune su un giornale a tiratura nazionale, tra quelli di maggior diffusione nel territorio di pertinenza del provvedimento.
In realtà la vicenda, va detto in conclusione, non è ancora conclusa, poiché la Sentenza della Corte d’Appello di Venezia è stata impugnata dal Comune di Belluno e dovrà essere giudicata dalla Corte di Cassazione. Il Comune stesso, inoltre, potrebbe decidere a questo punto di impugnare anche la Sentenza del Tribunale di Treviso. Resta tuttavia la grande importanza di quei due provvedimenti, che hanno anche smentito il Parere dell’Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi di Venezia, interpellato al proposito dal Comune di Belluno, il quale aveva negato la possibilità di consentire l’accesso alle scale mobili anche ai cani-guida addestrati, essendo la pendenza della struttura tale da farla rientrare tra gli impianti di risalita e quindi inaccessibile agli animali per questioni di sicurezza.
E in ogni caso non mancheremo di continuare a informare i Lettori e le Lettrici sugli ulteriori sviluppi giudiziari, con l’augurio che questa volta si possa veramente parlare di decisioni definitive. (Stefano Borgato)
Ringraziamo Massimiliano Bellini per la collaborazione.
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