mercoledì 29 settembre 2021

Una Risoluzione “storica” dell’ONU sulla violenza contro le donne con disabilità

Superando del 29/09/2021

Il riconoscimento della discriminazione multipla e intersezionale che le donne e le ragazze con disabilità affrontano e che sfocia in violenza, un linguaggio concordato a livello internazionale e un’articolazione più chiara sui diritti riguardanti la salute sessuale e riproduttiva: sono questi, secondo l’Alleanza Internazionale sulla Disabilità (IDA), alcuni degli aspetti più apprezzabili della Risoluzione in tema di contrasto alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità adottata dal Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU, una Risoluzione definita «epocale» dall’IDA stessa.

Landmark: storica, epocale, punto di riferimento o pietra miliare. È questa la qualificazione con la quale l’IDA, l’Alleanza Internazionale per la Disabilità, rete di organizzazioni globali e regionali di persone con disabilità e delle loro famiglie, definisce la Risoluzione in tema di contrasto alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità (A/HRC/RES/47/15) adottata nel luglio scorso dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

«Sebbene la realtà delle donne e delle ragazze con disabilità e la loro vulnerabilità alla violenza sia terribile – si legge nel comunicato pubblicato dall’IDA – la nostra organizzazione e i membri di essi trovano speranza nell’approccio sfumato della Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite sul tema Accelerare gli sforzi per eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze: prevenire e rispondere a tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze con disabilità. Degno di nota è il riconoscimento che [la Risoluzione] dà alle forme di discriminazione multipla ed intersezionale che le donne e le ragazze con disabilità affrontano e che sfociano in violenza».

Sono diversi gli aspetti sui quali l’IDA esprime apprezzamento, a partire dai passi avanti nell’impiego di un linguaggio concordato a livello internazionale, che la rete ha richiesto per molto tempo, fino all’articolazione più chiara sui temi della salute sessuale e riproduttiva, nonché sui diritti riproduttivi rispetto alle precedenti Risoluzioni dell’ONU.

Vi sono poi ulteriori elementi qualificanti, tra i quali rientrano una definizione di violenza contro le donne e le ragazze estesa sino ad includere il danno sociale ed economico; il riconoscimento che l’istituzionalizzazione forzata è una forma di violenza basata sulla disabilità che priva le donne e le ragazze della libertà; la circostanza di avere incluso tra le pratiche dannose la sterilizzazione, l’aborto e la contraccezione forzati; l’avere considerato le forme di discriminazione intersezionale che colpiscono le donne anziane, le donne indigene e le migranti, e l’impiego di un nuovo linguaggio riguardo alle persone con disabilità di origine africana e asiatica; e ancora, la sollecitazione, rivolta agli Stati, a prevenire e rispondere all’aumento della violenza contro le donne e le ragazze, comprese quelle con disabilità, durante la pandemia di Covid-19, integrando sistemi di prevenzione, risposta e protezione accessibili e inclusivi in qualsiasi piano di risposta alla pandemia e di ripresa; la riaffermazione che la salute sessuale e riproduttiva e i diritti riproduttivi devono essere liberi da coercizione, discriminazione e violenza, e comprendere il pieno rispetto della dignità, dell’integrità e dell’autonomia fisica della persona; l’avere sottolineato l’importanza di garantire la piena, effettiva e significativa partecipazione e inclusione di tutte le donne e ragazze con disabilità nei processi decisionali e nei ruoli di leadership, coinvolgendo e sostenendo le organizzazioni di persone con disabilità guidate dalle stesse persone con disabilità. (Simona Lancioni)

Ringraziamo Stefano Borgato per la segnalazione.

di Simona Lancioni,

Responsabile di Informare un’H-Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli, Peccioli (Pisa), nel cui sito il presente contributo è già apparso. Viene qui ripreso, con minimi riadattamenti al diverso contenitore, per gentile concessione.

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La parte programmatica contenuta nella Risoluzione dell’ONU in tema di contrasto alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità (13 settembre 2021)

Il Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU:

1. esprime indignazione per la persistenza e la pervasività di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze in tutto il mondo;

2. condanna con la massima fermezza tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, comprese le donne e le ragazze con disabilità, anche nel contesto delle misure di confinamento e della chiusura delle scuole in risposta alla pandemia di Covid-19;

3. esprime profonda preoccupazione per il fatto che tutte le forme di discriminazione e violenza compromettono o annullano il pieno godimento da parte delle donne e delle ragazze dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali, la qual cosa ostacola la piena, effettiva e significativa partecipazione e inclusione delle donne e delle ragazze con disabilità su un piano di parità con gli altri nelle sfere economica, sociale, culturale, civile e politica, e costituisce un impedimento al raggiungimento della parità di genere e all’emancipazione di tutte le donne e le ragazze;

4. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per responsabilizzare le donne e le ragazze con disabilità, rafforzare la loro partecipazione e promuovere la loro leadership nella società adottando misure per affrontare tutte le barriere che impediscono o limitano la loro piena ed equa partecipazione e inclusione in tutte le sfere della vita. Tali sforzi includono la creazione di programmi abilitanti, la sensibilizzazione della comunità, programmi di tutoraggio e di rafforzamento delle capacità per garantire il loro accesso, su base paritaria con gli altri, a risorse economiche e finanziarie e infrastrutture sociali accessibili e inclusive per le persone disabili, trasporti, procedure e servizi giudiziari, in particolare in relazione alla salute e all’istruzione, nonché all’occupazione remunerata e al lavoro dignitoso per le donne con disabilità. Tali misure sono volte a garantire che le priorità e i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità siano pienamente integrati nelle politiche e nei programmi, e che le stesse siano attentamente consultate e attivamente coinvolte nei processi decisionali;

5. sottolinea inoltre la necessità di affrontare forme di discriminazione multipla e intersezionale, che mettono le donne e le ragazze a maggior rischio di sfruttamento, violenza e abuso, e di porre in essere misure per prevenire ed eliminare gli stereotipi basati sulla disabilità, sul genere, sull’età, sulla razza e la xenofobia, sull’abilismo, lo stigma, sulle norme sociali negative, sugli atteggiamenti e comportamenti che causano o perpetuano discriminazioni e violenze contro donne e ragazze;

6. riconosce che per prevenire, rispondere ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità è necessario un approccio multisettoriale proattivo, lavorando con tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni di persone con disabilità guidate dalle stesse. Servono inoltre l’istruzione permanente, la formazione e le campagne mediatiche che promuovano il rispetto, la dignità, la responsabilità, l’uguaglianza, la non discriminazione, l’inclusione e l’accessibilità, nonché la piena ed effettiva partecipazione alla vita politica e pubblica e all’emancipazione economica, servono misure di protezione sociale volte a ridurre la povertà e la dipendenza finanziaria da altre persone, e, ancora, misure volte alla deistituzionalizzazione e alla promozione della vita indipendente;

7. invita gli Stati a intraprendere azioni immediate ed efficaci per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze. A tal fine sono indicate le seguenti:

(a) promuovere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità, promuovere rappresentazioni responsabili delle donne e delle ragazze con disabilità e campagne di sensibilizzazione sulle loro capacità e sul loro contributo alla società. Gli Stati devono astenersi dal sostenere o finanziare campagne che perpetuano la stigmatizzazione o gli stereotipi delle donne e ragazze con disabilità;

(b) rivedere le leggi e le politiche che perpetuano un’interpretazione obsoleta della disabilità presente nei modello caritatevole, in quello medico e in quello basato sull’abilità, integrando un approccio alla disabilità basato sui diritti umani;

(c) sviluppare, rivedere e rafforzare politiche inclusive, anche stanziando risorse adeguate, per affrontare le cause storiche, strutturali e sottostanti e i fattori di rischio della violenza contro le donne e le ragazze, compresa la violenza motivata dalla xenofobia e dall’intolleranza religiosa, e garantendo che le leggi e le politiche siano armonizzate per affrontare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze, siano inclusive e accessibili alle donne e alle ragazze con disabilità, e siano attuate in conformità agli obblighi internazionali in materia di diritti umani degli Stati;

(d) implementare e assegnare risorse adeguate a programmi e strategie efficaci e basati sull’evidenza con e per le donne e le ragazze con disabilità, come l’incremento dell’accesso ai dispositivi e alle tecnologie di assistenza, ai servizi di abilitazione e riabilitazione erogati dalla comunità adattati alle loro esigenze, in conformità con gli obblighi internazionali degli Stati in materia di diritti umani;

(e) garantire la piena, effettiva e significativa partecipazione e inclusione delle donne e delle ragazze nei loro diversi contesti, comprese le donne e le ragazze con disabilità, su base paritaria con gli altri, nei processi decisionali, nei ruoli di leadership, nello sviluppo e nell’attuazione di politiche, legislazioni, procedure, piani d’azione, programmi, progetti e strategie nazionali accessibili e inclusive per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze; nonché garantire che tale partecipazione sia condotta in un ambiente sicuro e accessibile, anche attraverso il sostegno e lo sviluppo delle capacità di organizzazioni di donne, ragazze e altre persone con disabilità guidate da loro stesse, e attraverso programmi di sensibilizzazione della comunità, e di tutoraggio e sviluppo delle capacità rivolti alle donne e alle ragazze con disabilità;

(f) garantire che i servizi e i programmi progettati per prevenire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze siano inclusivi e accessibili alle donne e alle ragazze con disabilità, anche assicurando che le strutture, i servizi e le informazioni siano accessibili, che forniscano risposte adeguate all’età e al genere, che l’istruzione e formazione rivolta ai professionisti, agli/alle assistenti personali retribuiti ed ai/alle caregiver non retribuiti che lavorano per supportare le esigenze specifiche delle donne con disabilità, comprese le donne anziane, e delle ragazze con disabilità, sia inclusiva della disabilità e delle sue problematiche;

(g) garantire che i sistemi di protezione sociale affrontino le molteplici, interconnesse e complesse cause delle persone senzatetto prevenendo la povertà, contribuendo alla vita indipendente nella comunità, agli obiettivi di salute, all’uguaglianza di genere e razziale, al lavoro dignitoso e facilitino l’inclusione delle persone con disabilità;

(h) adottare tutte le misure appropriate per prevenire ed eliminare tutte le forme di discriminazione e violenza contro le donne e le ragazze in situazioni di rischio, comprese le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e i disastri naturali, con particolare attenzione ai rischi affrontati e alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze con disabilità;

(i) sviluppare e implementare programmi educativi e materiali didattici in formati di comunicazione accessibili, alternativi e a prezzi abbordabili, compresi i formati di facile lettura e comprensione, che sensibilizzino gli educatori e le educatrici e gli/le studenti sulla violenza contro le donne e le ragazze, inclusa un’educazione sessuale completa e basata sull’evidenza, coerente con le capacità evolutive del bambino, che spieghi il consenso, il rispetto dei confini, cosa costituisce un comportamento inaccettabile e come segnalarlo, che promuova l’autostima e le capacità di prendere informazioni e decisioni informate, nonché lo sviluppo di relazioni rispettose, basate sull’uguaglianza di genere, l’inclusione e i diritti umani;

(j) sviluppare e attuare la legislazione, le politiche, le procedure e i programmi nazionali in materia di giustizia penale che tengano conto delle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze con disabilità, e promuovere misure adeguate all’età e al genere, che includano la disabilità nelle politiche di prevenzione e protezione della criminalità, compreso il rafforzamento delle competenze di coloro che sono coinvolti nella prevenzione della criminalità, nel sistema giudiziario e nei processi di giustizia riparativa informale;

(k) sostenere le iniziative intraprese, tra le altre, da organizzazioni internazionali e non governative, comprese le organizzazioni per i diritti delle donne e delle ragazze, dalle organizzazioni delle persone con disabilità guidate dalle stesse, dalle donne anziane, dalle ragazze e dalle giovani, dalle componenti della società civile, dal settore privato, dai gruppi religiosi e comunitari, dai leader religiosi, dai politici, dai giornalisti e altri operatori dei media, dai difensori dei diritti umani, compresi i difensori dei diritti umani delle donne e delle ragazze, dalle popolazioni indigene, dalle comunità locali e da altri attori pertinenti; tali iniziative vanno considerate come parte dei loro sforzi per sviluppare risposte mirate e accessibili, programmi e politiche volti a promuovere l’uguaglianza e l’inclusione di genere ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze, anche stanziando adeguate risorse finanziarie;

8. invita inoltre gli Stati a intraprendere azioni immediate ed efficaci per rispondere a tutte le forme di violenza contro donne e ragazze e per sostenere e proteggere tutte le vittime e le sopravvissute, in particolare a:

(a) ritenere responsabili gli autori delle violenze ed eliminare l’impunità per tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;

(b) garantire che la legislazione consenta indagini tempestive ed efficaci, procedimenti penali, comprese azioni giudiziarie d’ufficio, sanzioni e risarcimenti per la violenza contro le donne e le ragazze;

(c) adottare, rafforzare e attuare una legislazione che vieti espressamente la violenza e fornisca un’adeguata protezione a tutte le donne e ragazze, comprese le donne e le ragazze con disabilità, contro tutte le forme di violenza. Ciò sia nella sfera pubblica che e in quella privata, considerando, tra le altre, anche la violenza perpetrata online e offline da chi presta assistenza, dagli operatori sanitari, da chi lavora nei trasporti, dai/dalle caregiver, o cha chi si trova in posizioni di autorità; nelle forme di molestie sessuali, di violenza domestica, della violenza agita da partner intimi e delle uccisioni delle donne e delle ragazze motivate dalla loro appartenenza di genere; [gli Stati] devono porre fine all’impunità e punire adeguatamente i reati inerenti le violenze fisiche, sessuali, psicologiche ed economiche avvenute nelle famiglie, nelle istituzioni, nei contesti digitali, nel mondo del lavoro, e quelle compiute da chi presta assistenza all’interno delle comunità;

(d) garantire la parità di riconoscimento davanti alla legge delle persone con disabilità, tra le altre, alle donne anziane con disabilità, alle persone con disabilità appartenenti a minoranze, comprese le persone con disabilità di origine africana e asiatica, ai/alle migranti con disabilità e alle persone indigene con disabilità; [gli Stati devono] garantire che abbiano l’opportunità di esercitare la loro capacità giuridica su una base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, come riconosciuto dall’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;

(e) garantire l’accesso alla giustizia e ai meccanismi di accertamento delle responsabilità e rimedi tempestivi ed effettivi per un’efficace attuazione e applicazione delle leggi volte a prevenire ed eliminare tutte le forme di discriminazione e violenza di genere, anche informando le donne e le ragazze sui loro diritti ai sensi delle leggi pertinenti con modalità accessibili, fornendo soluzioni procedurali per le donne e le ragazze con disabilità, migliorando l’infrastruttura legale e provvedendo affinché la formazione erogata nei sistemi giudiziari sia sensibile all’età, al genere e alla disabilità al fine di garantire l’uguaglianza di fronte alla legge e la parità di protezione delle donne e delle ragazze con disabilità da parte della legge stessa;

(f) fornire alle vittime e alle sopravvissute alla violenza risposte efficaci, compresi servizi di consulenza legale, medica, psicologica e confidenziale incentrati sulla vittima e sulla persona sopravvissuta e sensibili all’età e al genere; la protezione legale eviti la vittimizzazione secondaria e il ritraumatizzazione, e sia inclusiva e accessibile alle donne e alle ragazze con disabilità, fornendo loro servizi di supporto, informazioni e istruzioni in formati accessibili, anche su come prevenire, riconoscere e segnalare casi di sfruttamento, violenza e abuso in qualsiasi ambiente;

(g) integrare pienamente una prospettiva dei diritti umani nell’area della salute mentale, nel supporto psicosociale e nei servizi comunitari e adottare, attuare, aggiornare, rafforzare o monitorare, a seconda dei casi, le leggi, le politiche e le pratiche esistenti al fine di proteggere l’integrità personale delle persone con disabilità, eliminando ogni forma di discriminazione, stigma, stereotipo, pregiudizio, violenza, abuso, esclusione sociale, segregazione, privazione illegale o arbitraria della libertà sulla base della disabilità, istituzionalizzazione e sovramedicalizzazione in tale contesto; e promuovere il diritto delle persone con disabilità psicosociali a vivere in modo indipendente, alla piena inclusione e alla partecipazione effettiva nella società, a decidere su questioni che le riguardano e a far rispettare la loro dignità su basi paritarie con gli altri;

(h) garantire che la salute sessuale e riproduttiva e i diritti riproduttivi siano pienamente realizzati, anche per le vittime e le sopravvissute alla violenza sessuale e di genere, affrontando i fattori sociali e gli altri elementi determinanti della salute, rimuovendo le barriere, sviluppando e applicando politiche, buone pratiche e disposizioni legali, nonché rafforzando i sistemi sanitari per offrire servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva completi e di qualità, informazioni e istruzioni universalmente accessibili, disponibili e inclusivi;

(i) abrogare la legislazione e le disposizioni normative che limitano la capacità giuridica o consentono la sterilizzazione forzata, l’aborto forzato e la contraccezione forzata, e garantire che qualsiasi procedura o intervento medico sia eseguito nel debito rispetto del diritto al rispetto dell’integrità fisica e mentale su una base di uguaglianza con altri e all’autonomia corporea, e non venga eseguito senza il consenso libero e informato di donne e ragazze con disabilità;

(j) rafforzare o istituire sistemi per raccogliere, analizzare e pubblicare regolarmente dati statistici disaggregati per sesso, età, disabilità e altre caratteristiche pertinenti su tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, ed utilizzare questi dati per produrre sforzi più efficaci in tutti i settori di prevenzione e risposta alla violenza, nel rispetto dei principi dei diritti umani, compresa la partecipazione, la trasparenza, la privacy e la responsabilità;

9. invita gli Stati a prevenire e rispondere all’aumento della violenza contro le donne e le ragazze, comprese quelle con disabilità, durante la pandemia di Covid-19, integrando i sistemi di prevenzione, di risposta e di protezione accessibili e inclusivi in ??qualsiasi piano di risposta alla pandemia e di ripresa; ciò anche attraverso il rafforzamento delle misure di contrasto alla violenza, misure per la giustizia e la protezione sociale delle vittime e delle sopravvissute alla violenza; predisponendo ed ampliando l’accessibilità e la capacità delle case rifugio, dei servizi e degli spazi sicuri per le vittime e le sopravvissute alla violenza quali servizi essenziali, nonché aumentando le risorse per loro, in collaborazione con la società civile, comprese le organizzazioni di donne e ragazze con disabilità guidate dalle stesse, e le loro comunità; promuovendo la deistituzionalizzazione e prevenendo l’istituzionalizzazione; incrementando le campagne di sensibilizzazione per affrontare la violenza contro le donne e le ragazze che tengano conto dell’età, del genere e della disabilità; ciò anche durante i periodi di confinamento, fornendo un accesso sicuro ed equo alla vaccinazione per le donne e le ragazze con disabilità e garantendo la loro partecipazione allo sviluppo e all’attuazione di piani di risposta alla pandemia e di recupero;

10. accoglie con favore la discussione annuale di un’intera giornata sui diritti umani delle donne, chiede all’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani di preparare un rapporto riassuntivo in formati accessibili sulla discussione annuale tenuta nella presente sessione e di presentare la relazione al Consiglio per i diritti umani alla sua cinquantesima sessione, nonché di preparare una relazione di sintesi in formati accessibili sulla discussione annuale che si terrà alla sua cinquantesima sessione e di presentare la relazione alla sua cinquantatreesima sessione, e, infine, a fare in modo che la discussione annuale sui diritti umani delle donne sia pienamente accessibile alle persone con disabilità;

11. decide di continuare la sua riflessione sulla questione dell’eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze considerandola come una questione di alta priorità, in conformità con il suo programma di lavoro, alla sua cinquantatreesima sessione.

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