Il Sole 24 Ore del 17.02.2020
ROMA. Le madri di figli gravemente disabili possono scontare la pena in detenzione domiciliare, qualunque siano l’età del figlio e la durata della pena, sempre che il giudice non riscontri in concreto un pericolo per la sicurezza pubblica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 18 (relatrice la Presidente Marta Cartabia), accogliendo le censure della Cassazione sull’articolo 47-quinquies, primo comma, della legge sull’Ordinamento penitenziario, là dove non prevede che la detenzione domiciliare “speciale” sia concessa anche alle madri di figli con più di dieci anni, se affetti da grave disabilità.
La sentenza sui domiciliari ordinari.
La Consulta si muove sulla scia di quanto già affermato nel 2003 sulla detenzione domiciliare “ordinaria” (sentenza n. 350, relatrice Fernanda Contri) rimuovendo così anche per la detenzione domiciliare “speciale”, il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità.
I giudici delle leggi precisano che la misura è finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre. Irragionevole lo “sbarramento” dell’età, visto che - sottolinea la Corte - il dato di esperienza rivela anzi che le condizioni di vita e di salute delle persone con gravi disabilità tendono ad aggravarsi e ad acuirsi con l’avanzare dell’età. «Sicché delimitare il beneficio penitenziario in questione in ragione di un parametro meramente anagrafico è costituzionalmente illegittimo quando si tratta di persona gravemente disabile».
L’importanza delle relazioni familiari
Nella sentenza si sottolinea che la giurisprudenza costituzionale indica nelle relazioni umane, soprattutto familiari, fattori determinanti «per il pieno sviluppo e la tutela affettiva delle persone più fragili». Una visione basata sul principio personalista garantito dalla Carta e dalle Convenzioni internazionali, tra le quali, per quello che qui interessa, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York, ratificata e resa esecutiva con la legge 18/2009.
La legge sul “Dopo di noi”.
La Consulta ricorda anche la legge sul “Dopo di noi”, con la quale il legislatore, applicando principi costituzionali e internazionali, ha considerato essenziale il sostegno offerto alle persone con disabilità grave dai genitori, preoccupandosi dell’assistenza - in caso della loro morte o dell’impossibilità di continuare a seguirli - per garantire alle persone con gravi handicap, benessere, inclusione sociale e autonomia, che vadano oltre i livelli essenziali garantiti. Considerazioni su cui si basa la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma esaminata.
Le garanzie per l’ordine pubblico
Fermo restando il limite del pericolo per la sicurezza pubblica, ad iniziare dal rischio di reiterazione dei reati, la Consulta chiarisce che spetterà al tribunale di sorveglianza «contemperare ragionevolmente tutti gli interessi in gioco « le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità».
di Patrizia Maciocchi
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