lunedì 24 febbraio 2020

Prima i Diritti, poi il Bilancio: un altro provvedimento che parla chiaro

Superando.it del 24.02.2020

«È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: lo ha stabilito una recente Ordinanza prodotta dal Tribunale di Catania, riconoscendo la condotta discriminatoria nei confronti di un alunno con disabilità posta in essere dall’Ente Locale che aveva inizialmente omesso l’assegnazione di un assistente per l’autonomia e la comunicazione per 24 ore settimanali, come previsto dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) e che successivamente aveva assegnato l’assistenza specialistica per sole 6 ore alla settimana.

Tramite una recente Ordinanza, prodotta il 14 ottobre scorso, il Tribunale di Catania (Sezione Prima Civile) ha riconosciuto la fondatezza delle pretese di un alunno con disabilità e dei suoi genitori nella condotta discriminatoria posta in essere dall’Ente Locale che aveva inizialmente omesso l’assegnazione di un assistente per l’autonomia e la comunicazione per 24 ore settimanali, come previsto dal PEI (Piano Educativo Individualizzato) e che successivamente aveva assegnato all’alunno stesso l’assistenza specialistica per sole 6 ore alla settimana.

La famiglia, che nel corso dell’intero anno scolastico 2018-2019 si era trovata costretta a prodigarsi surrogandosi all’Amministrazione inadempiente, ha dunque ottenuto il risarcimento del danno patrimoniale nel sostenere le spese dell’operatore per l’omessa assegnazione di esso e, successivamente, per l’integrazione delle ore scolastiche mancanti, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per il grave turbamento arrecato dalla condotta discriminatoria di un diritto costituzionalmente protetto del proprio figlio.

L’Autorità Giudiziaria, infine, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa antidiscriminatoria vigente, ha ordinato la pubblicazione del provvedimento a spese dell’Ente Locale, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato, con oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti.

Il provvedimento giurisdizionale conferma che una volta individuate nel PEI le «effettive esigenze» dell’alunno con disabilità, cessa ogni potere autoritativo delle Amministrazioni, sorgendo in capo alle stesse il dovere di erogare le figure di sostegno e specialistiche all’alunno con le modalità e quantità orarie statuite nella documentazione scolastica.

Il provvedimento inoltre, si caratterizza per avere riconosciuto una volta ancora che i limiti di bilancio e l’eventuale dichiarazione di dissesto non valgono ad escludere le responsabilità dell’Ente Locale.

Nello specifico si è stabilita la disapplicazione del regolamento comunale nella parte in cui subordina l’erogazione dell’assistenza specialistica alle disponibilità di bilancio e chiarito che «non rileva lo stato di dissesto economico finanziario dell’Ente».

Il Giudice, accogliendo le tesi logico giuridiche esposte dalla parte ricorrente, assistita dall’avvocato Francesco Marcellino, ha riconosciuto quale discriminatoria anche la prospettazione difensiva dell’Ente, nell’avere assegnato a tutti gli alunni con disabilità lo stesso numero di ore di assistenza specialistica, stante che essa compie un’arbitraria parificazione tra casi diversi, determina una discriminazione rispetto alla più generale categoria degli alunni/studenti e non tiene conto del fatto che la competenza per la quantificazione del numero di ore attivabili è affidata dalla legge in via esclusiva ad organi e figure professionali diverse.

Sempre il Giudice, infine, sul profilo economico finanziario, accogliendo ancora le tesi della parte ricorrente, ha richiamato gli insegnamenti costituzionali secondo cui «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». (Antonio Platania)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: antonipl@alice.it.

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