Il Sole 24 Ore del 30-11-2018
Sino a quando non viene aggiornato il Piano educativo individualizzato in conseguenza alle periodiche verifiche dei bisogni dell'alunno disabile, la Regione è obbligata a continuare ad erogare le prestazioni in essere, dovendosi ragionevolmente presumere la loro perdurante indispensabilità ai fini della fruizione dei servizi scolastici.
È quanto afferma il Tar Lombardia con la sentenza n. 2612 del 20 novembre.
Il caso.
Alcuni minori disabili si sono trovati senza neppure un'ora di assistente alla comunicazione esperto in Lis (lingua italiana dei segni), nonostante il Piano educativo individualizzato (Pei) ne avesse stabilito la necessità. I genitori chiedono al Tar che venga accertato il diritto dei minori stessi a ricevere le prestazioni sino all'approvazione dei nuovi Pei.
L'articolo12 della legge 104 del 1992 prevede che, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che dà luogo al diritto a fruire delle prestazioni previste dalla norma, deve essere elaborato un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un Pei, che indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno ponendo in rilievo le difficoltà di apprendimento e le capacità possedute.
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle Asl, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione dei vari cicli di formazione dell'obbligo e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
Il diritto all'assistenza.
Nella sentenza, il Tar Lombardia accoglie la domanda, ricordando che la prestazione assistenziale funzionale a garantire il diritto all'educazione e all'istruzione ha carattere dinamico, in quanto deve essere correlata all'andamento della patologia da cui il disabile è affetto, per cui varia col variare delle necessità dell'alunno. Proprio per questo l'articolo 12 prevede periodici aggiornamenti correlati a verifiche dei bisogni del disabile.
Se questo è, sino a quando non si proceda con tali periodici aggiornamenti, le amministrazioni competenti devono continuare ad erogare le prestazioni in essere, "dovendosi ragionevolmente presumere – si legge nella sentenza – la loro perdurante indispensabilità ai fini della proficua fruizione dei servizi scolastici da parte dei soggetti bisognosi che ne beneficiano".
Pertanto, posto che l'assistenza dell'operatore Lis era stata ritenuta indispensabile affinché gli alunni potessero fruire del servizio scolastico, fintanto che il Pei non viene aggiornato tale assistenza deve continuare ad essere garantita negli stessi termini e modi ivi previsti, dovendosi ragionevolmente presumere che il bisogno sia rimasto immutato.
di Amedeo Di Filippo
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