lunedì 14 gennaio 2019

Tutti gli interventi a favore della disabilità introdotti con la Legge di Bilancio 2019

Disabili.com del 14-01-2019

Nella Legge di Bilancio licenziata a fine 2018, oltre ad un aumento di 100milioni per il 2019, 2020 e 2021 del Fondo per le Non Autosufficienze (che passa a oltre 550 milioni), sono presenti altri interventi a favore delle persone con disabilità. Li vediamo nel dettaglio.

ROMA. Il 31 dicembre 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). Di seguito riassumiamo, estrapolandone i contenuti in ordine di inserimento dei commi, le parti che interessano più direttamente le persone e le famiglie con disabilità, rimandando alla lettura completa del testo, che si raccomanda caldamente.

SPESA CANE GUIDA.

Viene innalzata a 1.000 Euro la detrazione forfettaria per la spesa di mantenimento del cane guida, sostenuto dalle persone cieche.

27. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è sostituito dal seguente: « 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida».

SUPPORTO ATTIVITÀ IRFA- ANMIL-

Viene riconosciuto all'Istituto di riabilitazione e formazione dell’ANMIL un contributo annuo di 1,5 milioni di euro per attività di formazione e riqualificazione professionale degli invalidi da lavoro.

84. Al fine di favorire la formazione e la riqualificazione professionale delle persone con disabilità, delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e delle loro famiglie, a decorrere dall'anno 2019 è attribuito all'Istituto di riabilitazione e formazione (IRFA) dell'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.

SUPPORTO ATTIVITÀ FISH.

Viene stabilita una spesa destinata alla FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap di 400.000 Euro per il 2019.

280. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019.

FONDO DOPO DI NOI.

Il Fondo per il Dopo di Noi a 56,1 viene riportato a 56,1 milioni di Euro, quota originaria prevista dalla legge istituita nel 2016.

455. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro.

FONDO PERSONE SORDE E IPOACUSICHE

Viene istituito un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia con stanziamento di 3 milioni di euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 3 milioni di euro il 2021.

456. In attuazione della risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonchè per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

457. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 456 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

458. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456.

FONDO CAREGIVER FAMILIARI.

Viene incrementato il Fondo per i caregiver familiari (introdotto dalla scorsa Legge di Bilancio 2018) di 5 milioni di Euro per ciascuno dei prossimi tre anni, portandolo annualmente a 25 milioni di euro per il 2019 e 2020 e 5 milioni di euro per il 2021. Si segnala che, pur esistendo il Fondo, manca la legge relativa agli interventi,(i disegni di leggi sono stati presentati ma sono ancora feri all’esame delle Camere).

483. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

484. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 483 e non impiegate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

AGEVOLAZIONI LAVORO AGILE.

Al comma 486 la Legge di Bilancio prevede l’obbligo di riconoscere priorità alle richieste di smart working (ovvero quelle forme di lavoro definite “agili”, come quelli svolti con orario flessibile svolto anche al di fuori dell’azienda) presentate da particolari categorie di lavoratori, ovvero:

- lavoratrici che rientrano dalla maternità;

-lavoratori con figli in condizione di handicap grave con riconoscimento della Legge 104 (art.3, comma 3).

486. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

FONDO PER MOBILITÀ E TRASPORTI.

Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità con dotazione, per il 2019, di 5 milioni di euro per interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità. È inoltre previsto un aggiornamento annuale degli interventi da attuarsi per prevenire l’indebito uso dei pass.

489. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), sull'accessibilità ai trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della citata legge n. 18 del 2009, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

490. La dotazione del Fondo di cui al comma 489 è di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

491. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentiti l'Automobile Club d'Italia - ACI e le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonchè per l'innovazione tecnologica delle strutture, del contrassegno e della segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 489, secondo periodo.

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI.

Viene incrementato di 10 milioni di euro, per il 2019, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

520. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

RIMBORSO INAIL DATORI DI LAVORO.

Si aumentano le misure a sostegno del reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro, introducendo il rimborso dello stipendio di questi lavoratori, da parte dell’INAIL, fino al 60% (ne abbiamo parlato qui)

533. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente corrisposto.(…)

SCUOLA. SPESA PER ASSISTENTI AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.

La Legge di Bilancio prevede un incremento della spesa dedicata agli assistenti all’autonomia e comunicazione di 75 milioni di euro totali per il triennio 2019-2021.

561. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

CARTA EUROPEA DISABILITÀ.

Entro tre mesi si prevede di stabilire i criteri per il rilascio della Carta Europea della Disabilità: una carta unica che dovrebbe consentire alle persone disabili di accedere più facilmente alle agevolazioni previste nei rispettivi paesi UE.

563. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e sono determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS. Le caratteristiche tecniche della Carta di cui al presente comma sono conformi alle indicazioni operative elaborate dalla Commissione europea ai fini del reciproco riconoscimento dello stato di disabilità dei cittadini negli Stati membri dell'Unione europea. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

SOSTEGNO SPESE AFAM.

Vengono incrementati annualmente di 500.000 euro dal 2019 i fondi alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie di Belle Arti, Conservatori, Accademie di arte drammatica e danza, etc) per servizi iniziative a favore di studenti con disabilità superiore al 66% e con Legge 104.

742. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonchè degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, i fondi per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM sono incrementati di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.

SCUOLA, MODIFICHE DECRETI.

Per l’accesso ai concorsi per insegnante di sostegno viene introdotta la necessità di aver effettuato percorsi di specializzazione.

792. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 794 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni (…)

(…) 3) al comma 3, le parole:« in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado »;

Viene inoltre rimandato al 1 settembre 2019 l’entrata in vigore del decreto legislativo 66/2017, da modificarsi (ne abbiamo parlato anche qui), e vengono stanziati 5,03 milioni di euro per il 2019.

1138. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;

b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

2) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

3) all'articolo 20, comma 4, le parole: « pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 ». È autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa recati dal presente numero.

PER APPROFONDIRE:

IL TESTO COMPLETO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 (Legge 30 dicembre 2018, n.145)

Consigliamo anche la lettura dell’analisi approfondita del testo di legge a cura del sito specializzato Handylex, che ne esamina i singoli punti e provvedimenti.

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