OrizzonteScuola.it del 05.04.2019
L’Esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione della scuola Secondaria di II grado per gli studenti con disabilità deve essere organizzato in sintonia con quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), in relazione agli interventi educativo-didattici e alle modalità e ai criteri di valutazione utilizzati nel corso dell’anno.
Ammissione all’esame.
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto nell’art. 13 del D.lgs n.62/2017, come sottolineato nell’art.2 comma 3 dell’ OM n.205/2019
Nel succitato art.13 si prevede, per tutti gli studenti, il possesso dei seguenti requisiti ,indispensabili per l’ammissione all’esame di Stato:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’art.14 comma 7 del DPR n.122/2009, dove si stabilisce quanto segue:
“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”
c) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
Predisposizione prove d’esame.
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.
Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non deve essere fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione.
Per la correzione delle prove d’esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.
Prove ministeriali per studenti non vedenti o ipovedenti.
In presenza di studenti non vedenti o ipovedenti che devono sostenere l’esame di Stato, le prove d’esame devono essere predisposte in maniera funzionale alle loro esigenze e possibilità.
Per i candidati non vedenti i testi della prima e della seconda prova scritta devo essere trasmessi dal MIUR anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta devono essere trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea
Organizzazione dell’esame: è possibile stabilire tempi più lunghi.
La commissione d’esame può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità, in sintonia con quanto previsto nell’art.20 comma 4 del D.lgs n.62/2017 e ribadito nell’art.20 comma 6 dell’OM n.205/2019
I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte, anche in modalità grafica o scrittografica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, e del colloquio, previsti dall’art.16 comma 3 della Legge n. 104/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.
Colloquio d’esame.
Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del D.lgs. n.62/2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali selezionati, in sintonia con quanto prevede l’art. 19, comma 1 dell’OM n.205/2019, predisposti in coerenza con il PEI, da cui dovrà prendere avvio il colloquio.
Studenti con programmazione differenziata.
Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l’indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi.
Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente.
Per questi studenti il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
di Giovanna Onnis
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