venerdì 12 aprile 2019

Esami di Stato Scuole Secondarie di Primo Grado per alunni con disabilità, DSA e altri BES: ecco le novità

Disabili.com del 11.04.2019

Nelle scorse settimane ci siamo occupati dell’OM n. 205/19, pubblicata in marzo e riguardante le indicazioni fornite dal MIUR sugli esami di Stato delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. Una novità importante, quest’anno, riguarda gli studenti con altri BES, i quali potranno utilizzare gli strumenti compensativi, se sono già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.

Il Miur è tornato ancora sul tema del Bisogni Educativi Speciali, con la nota n. 562 del 3 aprile: l’inclusione scolastica, si sottolinea in essa, rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali. Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino. Si evidenziano poi le principali norme di riferimento.

Il 4 aprile, poi, con la nota n. 5772 il Miur ha fornito indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze.

ESAME FINALE PER ALUNNI CON BES – Nella nota si fa riferimento alle precedenti indicazioni e si forniscono informazioni sulle commissioni di esame. Seguono poi alcune osservazioni riguardanti gli alunni con disabilità, DSA e altri BES: il D. Lgs. n. 62/17 e il DM n. 741/17 nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e con Disturbo Specifico dell'Apprendimento certificato ai sensi della legge 170/10, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi o possono essere attivate misure dispensative. Per gli alunni con bisogni educativi speciali che non rientrano nelle tutele della L. n. 104/92 e della L. n. 170/10, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

PROVE INVALSI – Le prove si svolgeranno nel periodo compreso tra il 10 e il 18 aprile. Qualora si verificassero situazioni straordinarie che non consentano lo svolgimento completo delle prove entro il 18 aprile, l'INVALSI procederà a individuare ulteriori date, non oltre la prima decade di maggio. Le prove, si rammenta, sono requisito di accesso all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/92 o con DSA certificati ai sensi della legge n. 170/10. Per gli alunni con disabilità il Consiglio di Classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova - che sarà esclusivamente cartacea - ovvero l'esonero da una o più prove.

Per gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta. Si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici affinché esercitino la massima attenzione nell'attribuzione delle predette misure dispensative o degli strumenti compensativi, anche in considerazione del loro riflesso sulla certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI. Si ricorda che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Gli alunni con altri BES che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/92 e della legge n. 170/10, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE – I modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono stati emanati con IL DM n. 742/17 e fanno riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente le competenze chiave per l'apprendimento permanente. iL 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione.

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