OrizzonteScuola.it del 22-11-2018
Ritorniamo su un argomento affrontato più volte, ossia l’impiego del docente di sostegno in altre classi per la sostituzione dei colleghi assenti.
La suddetta sostituzione, come abbiamo avuto modo di sottolineare in diversi nostri articoli, non è legittima, come indicato dallo stesso MIUR nelle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni disabili.
Linee Guida.
Così ha scritto il MIUR nelle Linee Guida suddette:
… l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto.
Il docente di sostegno, dunque, non può essere utilizzato solamente per le funzioni legate al progetto d’integrazione, tra le quali non rientrano sicuramente le supplenze per sostituire colleghi assenti non solo di altri classi ma anche di quella dov’è contitolare.
Il fatto di supplire il docente di classe o di una classe diversa, infatti, impedirebbe comunque al docente di sostegno di condurre efficacemente il progetto di integrazione.
Note MIUR.
Sempre il MIUR, in due note ha ribadito il concetto espresso sopra, ossia che il docente di sostegno non può essere impiegato in attività di supplenza.
Nella nota n. 4274 del 4 agosto 2009, leggiamo:
“l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.
Nella nota n. 9839 dell’8 novembre 2010 il MIUR è ancora più esplicito: “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Conclusioni.
Le indicazioni ministeriali non sembrano lasciare dubbi di sorta: il docente di sostegno non può essere impiegato per la sostituzione dei colleghi assenti, se non in casi estremi, ossia quei casi che non si possono risolvere in nessun altro.
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