Orizzontescuola del 09/11/2020
La nota del MI n. 1990 del 5 novembre 2020, ha fornito alle scuole le indicazioni applicative del DPCM del 3 novembre 2020 che, facendo seguito dell’aumento della estensione dell’epidemia da Covid-19, ha ordinato nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini. Dette misure valide sino al dicembre, sono da considerarsi valide per l’intero territorio nazionale.
Didattica a distanza: Scuole secondarie
Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado l’attività didattica è svolta al 100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI).
Resta salva la possibilità di svolgere in presenza le attività di laboratorio, purché contemplate nei piani di studio e nei quadri orari degli specifici ordinamenti.
Competenze trasversali e orientamento
I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.
CPIA
L’offerta formativa erogata dai CPIA fa parte di queste ultime disposizioni, fermo restando quanto previsto dal DPR 263/12 in merito alla quota oraria da fruire a distanza, quota che può essere implementata in considerazione di particolari esigenze.
“Zone rosse”
Nelle cosiddette “zone rosse”, caratterizzate da uno scenario di massima gravità individuate tramite apposita ordinanza del Ministero della Salute (ad oggi Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Calabria), la didattica digitale è estesa in via esclusiva per il 100% anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado.
Prestazione da casa per il personale docente in DDI
I docenti, impegnati nella DDI, potranno svolgere la propria attività didattica anche da una sede diversa dalla scuola di servizio purchè sia garantita la prestazione lavorativa.
Riunioni organi collegiali
Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Le misure indicate sono dettate dalla necessità di rimodulare l’attività scolastica in coerenza con le misure restrittive disposte con il DPCM. Alcune di queste misure, di più complessa attuazione, richiederanno ulteriori chiarimenti e approfondimenti.
Il lavoro agile dei Docenti in aderenza al DPCM 3 novembre 2020
Molti dirigenti scolastici stanno predisponendo l’apposito decreto rivolto ai docenti che intendano svolgere l’attività didattica dal proprio domicilio, purché siano garantite le condizioni previste dallo stesso DS e purché sia compilato, ogni settimana, uno specifico modulo relativo all’attivazione della “DDI in smart working”.
È evidente che ogni variazione al calendario predisposto dovrà essere apportata con un giorno, almeno, di anticipo.
Corredo normativo
- DPR 275/99;
- D.L.vo 165/01;
- D.L.vo 81/08;
- Protocollo di sicurezza di Istituto;
- Art.. 263 del DL 34/20 convertito dalla L. 77 del 17 luglio 2020;
- DM del Dipartimento Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020;
- DPCM 3 novembre 2020 pubblicato in GU il 4 novembre 2020 ed in vigore dal 6 novembre 2020;
- Nota Ministero dell’Istruzione prot. 1990 del 05 novembre 2020.
Perché è indispensabile il lavoro agile
Il lavoro agile del docente, in assenza di motivazioni serie per la didattica in presenza, garantisce, senza dubbio alcuno, l’efficacia, l’efficienza ed il buon andamento dei servizi erogati da ciascun Istituto e, altresì, tutela la salute e la sicurezza di utenti, lavoratori e cittadini in merito alla emergenza sanitaria COVID19 in atto.
La tutela dei lavoratori
Il dover tutelare prioritariamente, ai sensi del comma 1 lettera e) del DM DFP 19 ottobre 2020, particolari situazioni di salute di lavoratori e loro familiari per maggiore esposizione al rischio Covid, di distanza tra la zone di residenza o domicilio e la sede di lavoro, in relazione anche al numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza, rientra tra le più forti motivazioni a sostegno dell’ipotesi, non più procrastinabile, della DaD attraverso il lavoro agile dei docenti.
Attività erogabili da casa
Le attività di formazione e di insegnamenti rientrano a pieno titolo tra quelle che possano essere svolte in lavoro agile, dal proprio domicilio (ovunque esso sia) compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità ed effettività del servizio erogato ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera a) e comma 3 del DM DFP 19 ottobre 2020. Clausole non proprio verificabili, naturalmente, finalizzate alla necessità intrinseca di dover garantire la migliore qualità del servizio possibile
Non più solo l’istituto
Già da tempo, per la verità, solo pochi istituti hanno interpretato in modo assolutamente originale e arbitraria la DaD, le scuole, pur se attrezzate per la trasmissione dalla sede scolastica della Didattica digitale integrata in modalità a distanza, hanno preferito, con responsabilità, far erogare dai propri domicili la Didattica a Distanza. Di fatto chi ha imposto detta erogazione da scuola ha contravvenuto ad un principio generale di precauzione che avrebbe dovuto impedire e evitare la concentrazione dei propri docenti a scuola e, peggio, con grande irresponsabilità, la presenza dei propri docenti, immotivatamente, sui mezzi pubblici.
Cosa serve per l’adozione delle modalità di lavoro agile?
Uno tra i tanti istituti scolastici merita meritevole attenzione per la qualità dell’azione dirigenziale del suo preside. Il riferimento va all’Istituto Statale d’istruzione Superiore “Paschini-Linussio” di Tolmezzo (UD) e al suo illuminato preside il prof. Andrea Battaglia che già in data 07 novembre ha adottato e pubblicato il “Decreto 8368 del Dirigente scolastico su lavoro agile del personale ATA in seguito all’applicazione del DPCM 3 novembre 2020” e congiuntamente, a poca distanza, il “Decreto 8369 del Dirigente scolastico su lavoro agile del personale Docente in seguito all’applicazione del DPCM 3 novembre 2020”.
Caratteristiche per la richiesta
Il decreto suddetto che si allega prevede la possibilità di adozione delle modalità di lavoro agile dal proprio domicilio per il personale docente alle seguenti condizioni:
- dotazione di propria idonea attrezzatura digitale, di software e di adeguata connessione di rete presso il luogo di domicilio atti a garantire agli studenti la medesima qualità dell’attività assicurabile rispetto allo svolgimento della didattica digitale a distanza dalle sedi dell’Istituto;
- disponibilità di adeguati locali ed impianti tecnici (elettrico, riscaldamento, illuminazione, areazione, servizi igienici ecc.) atti a garantire il rispetto delle norme di tutela della propria salute e sicurezza e la sufficiente riservatezza per il rispetto delle norme di tutela del segreto d’ufficio e dei dati personali di studenti e famiglie;
- rispetto delle indicazioni di sicurezza;
- rispetto e tutela dei dati personali secondo il regolamento GDPR e norme di Istituto pubblicate su sito, mediante software specifici di protezione, protezione password ed accessi non autorizzati ai propri dispositivi o materiali contenenti dati personali o informazioni oggetto del segreto d’ufficio;
- assenza di oneri e impegni a carico dell’Istituto e del relativo personale, ivi compresa l’assistenza tecnica su propri dispositivi e proprie connessioni di rete;
- rispetto dell’orario di servizio, dell’orario di inizio e fine delle videolezioni, delle relative pause e di quant’altro previsto nel Patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto e Regolamento della Didattica Digitale integrata di Istituto;
- effettuazione del servizio in presenza in caso di scarsa qualità del collegamento di rete o inadeguatezza di dispositivi o attrezzature o locali, anche segnalata da allievi e famiglie di propria iniziativa o su richiesta dell’Istituto mediante specifici questionari o monitoraggi, imputabile alle proprie dotazioni o ai servizi di telecomunicazione locali, oppure in caso di necessità di attrezzature didattiche non disponibili presso il proprio domicilio e disponibili presso l’Istituto (lavagne, locali e materiali di laboratorio o ad uso sportivo, attrezzature informatiche non possedute, particolari esperienze o attività effettuabili solo in Istituto, materiale bibliografico, grafico, tecnico, informatico, assistenza di personale tecnico o necessità di compresenze fisiche di ITP, lettori, insegnanti di sostegno ecc.);
- effettuazione del servizio in presenza in Istituto in caso di frequenza delle attività in presenza da parte di allievi nei casi previsti dalla normativa (laboratori, allievi BES -certificati 104, con DSA, altre tipologie- oppure altre situazioni), attività di PCTO in presenza ove coinvolti o altre necessità legittime che dovessero manifestarsi.
Cosa dovranno fare i docenti?
I docenti interessati a svolgere l’attività dal proprio domicilio – precisa il ben formulato decreto del dirigente scolastico professore Andrea Battaglia – devono:
- compilare settimanalmente specifico modulo, attraverso apposita funzione nel Portale Web (DDI smart working) che sarà attivata;
- comunicare eventuali variazioni che devono essere apportate nella funzione almeno con un giorno di anticipo.
All’interno della funzione si dichiarerà l’accettazione di quanto sopra riportato, oltre ai periodi, giorni ed orari in cui intendono svolgere l’attività presso il proprio domicilio o presso l’Istituto, anche ai fini dei relativi tracciamenti delle presenze in Istituto, in applicazione delle norme di prevenzione COVID19.
E per chi sceglie l’istituto?
Il summenzionato decreto prevede che “per evitare assembramenti in entrata ed in uscita, comunque sufficientemente garantita dall’ordinario orario di servizio differenziato per i singoli docenti, si eviti comunque di accalcarsi nel medesimo orario presso le entrate e le uscite e di creare assembramenti nei locali dell’Istituto e nelle sue pertinenze esterne. Durante la permanenza in Istituto è obbligatorio l’uso della mascherina, il distanziamento interpersonale di almeno un metro, fatta salva l’assistenza ad allievi certificati ove necessario, la frequente igiene delle mani, il frequente arieggiamento dei locali utilizzati, la tempestiva informazione al Dirigente e/o referente COVID su sintomi simil-influenzali o avvenuti contatti stretti con casi o sospetti casi di COVID19”.
di Antonio Fundarò
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