venerdì 27 novembre 2020

GLO e approvazione del PEI: cosa succede se c’è discordanza tra docenti e genitori

Orizzontescuola del 27/11/2020

Lo scorso settembre il Ministero dell’Istruzione, ha diffuso una bozza del decreto relativa all’”Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66". Il fine è quello di assicurare il processo di integrazione degli alunni con disabilità attraverso una partecipazione attiva delle famiglie e degli stessi studenti.

Nella scuola secondaria di secondo grado infatti sarà creato uno specifico spazio dedicato alla descrizione di sé da parte dello studente, attraverso interviste o colloqui. L’intento del ministero è anche quello di adottare un modello PEI unico su tutto il territorio nazionale, diverso solo per ordine e grado di istruzione, soltanto che l’emergenza epidemiologica ha rallentato i tempi di attuazione delle nuove linee guida per l’inclusione degli alunni con disabilità.

Il nuovo modello PEI, unico a livello nazionale: il docente di sostegno non è più solo nella stesura.

Composizione del GLO

In ogni istituzione scolastica vengono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione degli alunni con disabilità e la loro funzione si esplica nella realizzazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 5 della legge 104/92: “All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione della documenta­zione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formula­zione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la col­laborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazio­ne di handicap e le possibilità di recupero, sia le ca­pacità possedute che devono essere sostenute, sol­lecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handi­cappata”.

La definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) (ora chiamato Profilo di Funzionamento) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI), rappresentano quindi il punto di partenza del processo di inclusione dell’alunno disabile.

Il GLO è un organo collegiale, ai sensi dell’articolo 37 del DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni ivi previste.

Il GLO è così composto:

- tutti i docenti della classe (team dei docenti contitolari nella scuola dell’Infanzia o nella scuola Primaria; dal consiglio di classe nella scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado);

- genitori dell’alunno o dell’alunna con disabilità;

- figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con l’alunno o con l’alunna con disabilità;

- supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare;

- supporto di un rappresentante designato dall’Ente Locale.

La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l’anno.

Il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66, all’art.7, comma 2, prevede due convocazioni del GLO annuali per la redazione del PEI, prima in versione provvisoria (entro giugno, per alunni e alunne di nuova iscrizione o certificazione) e poi definitiva (entro ottobre) e almeno una verifica periodica, da stabilire secondo le esigenze dei soggetti coinvolti, nel corso dell’anno.

Nel corso di un anno scolastico sono previste, pertanto, le seguenti convocazioni:

- un incontro del GLO all’inizio dell’anno scolastico per l’approvazione del PEI valido per l’anno in corso;

- incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi incontri dipendono dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;

- un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l’anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo. L’approvazione del PEI da parte del GLO

Discordanze tra docenti e genitori per l’approvazione del PEI

In sede di convocazione del GLO per determinare l’approvazione del PEI, può accadere che ci siano delle discordanze tra docenti e genitori, in questi casi bisogna ricordare che il GLO è un organo collegiale, e delibera a maggioranza come in tutti gli organi collegiali anche sul PEI. Per cui nel caso in cui qualcuno dovesse essere contrario al voto della maggioranza, pur non firmando il PEI, dovrà ad ogni modo sottostare a quanto deliberato.

Del resto, la norma stabilisce che la stesura del PEI avvenga in maniera collegiale e sia affidata al Consiglio di classe, agli operatori dell’ASL che hanno in carico l’alunno con disabilità e ai genitori che lo condividono e lo sottoscrivono congiuntamente alle altre figure coinvolte (art. 5 DPR 24 febbraio 1994).

Esamina di profili di dubbia legittimità

Diversa è la condizione nel caso si dovessero verificare dei casi di controversie sull’interpretazione dei contenuti della certificazione dell’alunno. In tale circostanza, il Dirigente scolastico o chi presiede la seduta del GLO, può chiedere al rappresentante dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL un’interpretazione del contenuto della stessa. Qualora gli elementi emergenti dalla stessa documentazione non chiariscano la motivazione che attribuisca all’alunno le misure di sostegno, il Dirigente scolastico, potrà chiedere chiarimenti al Presidente della Commissione INPS del territorio ove il certificato in questione è stato rilasciato. Soltanto in questa circostanza, sarà sufficiente che un solo componente o partecipante ai lavori del GLO, ravvisi eventuali incongruenze circa il contenuto della certificazione, per poter procedere all’esamina tramite l’ufficio dell’INPS preposto al controllo delle Commissioni di valutazione.

Resta inteso che nella definizione delle misure di sostegno, così come la correlata quantificazione del fabbisogno di risorse professionali per la didattica e l’assistenza, i componenti del GLO sono direttamente responsabili delle decisioni assunte, che comportano oneri di spesa.

di Linda Tramontano

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